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Sentenza

Sentenza del 02/12/2015 n. 24490 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di rettifica dell'IVA per il 1994, emesso dopo un processo verbale che contestava la detrazione dell'imposta su fatture relative a cessioni di bovini ritenute soggettivamente inesistenti, perché la fornitrice appariva una società cartiera. Dopo l'annullamento iniziale per vizio di notificazione e la cassazione con rinvio della precedente decisione d'appello, la CTR del Veneto, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo la fornitrice priva di struttura e reputando irrilevante il pagamento delle fatture. La società ha impugnato tale decisione con tre motivi: violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972, sostenendo che le cessioni erano realmente avvenute e che non era provato il suo coinvolgimento o la sua consapevolezza della frode; vizio motivazionale; violazione delle norme sulle sanzioni tributarie.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero, estraneo ai precedenti gradi, compensando le relative spese; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché privo del necessario quesito di fatto/momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile alla sentenza depositata il 10 febbraio 2009. Ha accolto il primo motivo: la carenza di personale, mezzi, contabilità e struttura della fornitrice non bastava, da sola, a escluderne la soggettività passiva, anche considerato che non risultavano specificamente contestati l'iscrizione al registro delle imprese, il numero identificativo IVA e la regolarità formale delle fatture. Inoltre, la CTR non aveva accertato se la cessionaria sapesse o dovesse sapere della frode, valutando gli indizi oggettivi e i rapporti con la fornitrice. Il terzo motivo sulle sanzioni è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto per nuovo esame e regolazione delle spese; non è stata quindi riconosciuta in via definitiva la detrazione né annullato definitivamente l'accertamento.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    il diritto di detrarre richiede la realizzazione effettiva di un'operazione imponibile (tra varie, Corte giust. 31 gennaio 2013, causa C-642/11, Stroy Trans EOOD, punto 30, in coerenza con l'art. 19 del d.P.R. 633/72, che si riferisce alle "operazioni effettuate")

    La detrazione presuppone un'operazione imponibile realmente effettuata. Quando il contribuente prova i presupposti sostanziali e formali, l'Amministrazione deve provare che uno di essi manca oppure che la detrazione è stata esercitata fraudolentemente.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    è inammissibile, ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, qualora manchi la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura

    Per le impugnazioni soggette alla disciplina, il motivo di vizio motivazionale deve concludersi con un momento di sintesi che identifichi il fatto controverso e l'errore denunciato; la sua mancanza comporta l'inammissibilità.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È la disposizione invocata per il motivo relativo al vizio motivazionale, dichiarato inammissibile per mancanza del requisito processuale previsto dall'art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione invocata per la censura di violazione di legge sull'esclusione della detrazione IVA; tale motivo è stato accolto.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 7, 12, 16 e 17

    Le disposizioni sulle sanzioni tributarie erano richiamate nel terzo motivo, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

Massime di principio

  • La detrazione IVA richiede che il contribuente dimostri i requisiti sostanziali dell'operazione e quelli formali della fattura. Se questi risultano provati, spetta all'Amministrazione fornire la prova contraria.
  • La sola natura di società cartiera, la mancanza di una struttura aziendale o l'impossibilità di identificare il fornitore effettivo non bastano automaticamente a negare la detrazione: occorre valutare i requisiti della soggettività passiva e gli elementi oggettivi del caso.
  • Anche quando la frode è stata commessa dal fornitore o da altri soggetti della catena commerciale, la detrazione può essere negata al cessionario se l'Amministrazione prova, con elementi oggettivi, che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione.
  • La mancanza di personale e mezzi del fornitore, insieme alle modalità concrete dei rapporti tra le parti, può costituire un indizio rilevante; il giudice deve però valutare se tali circostanze fossero percepibili dal cessionario e non può presumere automaticamente la sua consapevolezza.
  • Il pagamento delle fatture, da solo, non dimostra né esclude la frode o il diritto alla detrazione: la decisione richiede un accertamento complessivo dei presupposti dell'operazione e della conoscenza, effettiva o esigibile, del contribuente.
  • Nei ricorsi soggetti all'art. 366-bis c.p.c., l'assenza del momento di sintesi richiesto per il motivo motivazionale comporta l'inammissibilità, anche se il fatto controverso è ricavabile dal resto dell'atto.

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