Sentenza del 02/12/2015 n. 663 - Comm. Trib. Prov. Varese
Imposta di registro - Decreto ingiuntivo - Credito da c.d. patto di quota lite - Imponibilità IVA - Sussistenza - Imposta di registro in misura fissa - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro del credito derivante da un cosiddetto patto di quota lite, azionato tramite decreto ingiuntivo. Il credito è stato ritenuto soggetto a IVA; pertanto, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, occorre stabilire se la registrazione del decreto ingiuntivo debba scontare l'imposta proporzionale oppure quella fissa.
La decisione
La sentenza ha escluso l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, ritenendo che il credito azionato fosse assoggettato a IVA. La registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo è quindi soggetta all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986. Il credito da patto di quota lite, in quanto non autonomamente imponibile ai fini dell'imposta di registro proporzionale, beneficia del principio di alternatività IVA/registro.
Norme richiamate
Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In base al principio di alternatività, gli atti relativi a operazioni soggette a IVA non scontano l'imposta di registro in misura proporzionale, ma sono assoggettati, quando previsto, all'imposta di registro in misura fissa.
Massime di principio
- Quando il credito azionato giudizialmente deriva da un'operazione soggetta a IVA, la registrazione del decreto ingiuntivo non comporta normalmente l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale sul valore del credito.
- Il principio di alternatività IVA/registro richiede di verificare previamente la natura del rapporto sostanziale sottostante al decreto ingiuntivo, senza considerare isolatamente il provvedimento giudiziario.
- Per i decreti ingiuntivi esecutivi ottenuti per il pagamento di somme assoggettate a IVA, l'imposta di registro è generalmente dovuta in misura fissa.
- La qualificazione del credito come derivante da un patto di quota lite non determina, di per sé, l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale se la relativa prestazione costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA.
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