Sentenza del 02/12/2015 n. 666 - Comm. Trib. Prov. Varese
Notificazione semplificata - Accertamento - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notificazione fosse invalida perché non risultavano una relata di notifica o un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento relativa alla persona che aveva ricevuto il plico. Contestava quindi che l'atto potesse considerarsi conosciuto e ritualmente consegnato al destinatario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, quando l'Ufficio si avvale della notificazione semplificata, la spedizione dell'atto segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede una relata né indicazioni specifiche sulla persona che ha ricevuto il plico. L'atto si considera ritualmente consegnato quando perviene all'indirizzo del destinatario, in virtù della presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. Tale presunzione può essere superata solo dimostrando di essere stati, senza propria colpa, nell'impossibilità di conoscere l'atto.
Norme richiamate
Art. 1335 del codice civile
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La norma introduce una presunzione di conoscenza: l'atto si considera conosciuto quando giunge all'indirizzo del destinatario. Il destinatario può vincere la presunzione soltanto provando un'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Norme sul servizio postale ordinario per la consegna dei plichi
Nel caso di notificazione semplificata, la spedizione segue le regole della posta ordinaria. Pertanto non sono necessariamente richieste una relata di notifica o un'annotazione sull'avviso di ricevimento riguardante l'identità della persona che ha materialmente ricevuto il plico.
Massime di principio
- Quando una notificazione semplificata segue le regole del servizio postale ordinario, l'assenza di una relata dettagliata o dell'indicazione del consegnatario non determina automaticamente l'invalidità della notificazione.
- La ricezione dell'atto all'indirizzo del destinatario è normalmente sufficiente a far operare la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c.
- Chi contesta la notificazione deve fornire una prova concreta di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di conoscere l'atto; la mera mancata conoscenza effettiva non è generalmente sufficiente.
- La valutazione può dipendere dalla specifica disciplina applicabile alla notificazione e dalla prova concreta delle modalità di consegna, quindi la regola va verificata rispetto al tipo di atto e al procedimento interessato.
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