Sentenza del 02/12/2015 n. 24496 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.D. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 17.30.08, depositata il 28 aprile 2008, che aveva confermato la cartella di pagamento per l’IRAP 2002, dichiarata ma non versata. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ha denunciato una motivazione omessa, insufficiente e illogica sull’autonoma organizzazione: la CTR l’aveva desunta dalla locazione dei locali dello studio e dagli imponibili elevati, pur rilevando l’assenza di dipendenti e collaboratori e la limitatezza delle attrezzature. La CTR aveva inoltre considerato l’attività professionale abituale, benché svolta a tempo parziale perché M.D. era dipendente statale a tempo pieno.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 11 novembre 2015, depositata il 2 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo non conteneva il necessario momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile in ragione della data di deposito della sentenza impugnata: mancava una chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni per cui l’insufficienza della motivazione avrebbe reso la decisione inidonea. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la sussistenza dei presupposti IRAP. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l’Agenzia non si è difesa in Cassazione.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
il quale prescrive che l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
Per i ricorsi soggetti alla norma, la censura di vizio motivazionale deve contenere una sintesi chiara del fatto controverso oppure indicare specificamente perché l’insufficienza denunciata rende la motivazione inidonea a sorreggere la decisione. La mancanza di tale requisito comporta l’inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Quando si impugna una sentenza per vizio di motivazione in un giudizio soggetto all’art. 366-bis c.p.c., occorre formulare il momento di sintesi richiesto dalla norma: non basta contestare genericamente la coerenza o sufficienza della motivazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per un requisito formale, la Cassazione non decide la questione sostanziale sottostante. In questo caso, la decisione non stabilisce nel merito se l’attività professionale della contribuente fosse dotata di autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Non si provvede sulle spese di legittimità quando la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva in quella fase.
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