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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21612/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui l’Ufficio recuperava l’imposta indebitamente detratta in relazione a una fattura di acquisto di un’autovettura ritenuta riferita a un’operazione soggettivamente inesistente. L’amministrazione sosteneva che il fornitore indicato in fattura fosse una società coinvolta in un articolato sistema fraudolento nel commercio di autoveicoli, con società interposte tra cedente reale e cessionario finale. La CTR aveva però confermato l’annullamento dell’atto, rilevando che non era stata provata la consapevole partecipazione del contribuente alla frode, né la sua conoscenza o conoscibilità del meccanismo evasivo. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava la violazione degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 1176, 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente addossato all’Ufficio l’intero onere di provare la conoscenza/consapevolezza del contribuente, nonostante l’avviso fosse fondato su elementi presuntivi idonei a dimostrare la fittizietà del fornitore e il contesto fraudolento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario di partecipare a un’evasione fiscale, o comunque la sua conoscibilità del carattere fraudolento dell’operazione. Il contribuente, per contro, può andare esente dal recupero dimostrando di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. La sentenza impugnata è stata ritenuta conforme a tali principi perché aveva valorizzato il mancato assolvimento, da parte dell’Ufficio, dell’onere di provare la conoscenza o conoscibilità del meccanismo frodatorio da parte della società contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma invocata a sostegno della ripresa IVA; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma conferma il quadro dei principi sull’indetraibilità dell’IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato tra le norme asseritamente violate; non viene oggetto di interpretazione autonoma, ma nel contesto della fatturazione relativa a operazioni inesistenti

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato a fondamento del potere di rettifica/accertamento IVA

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di diligenza; la Corte valorizza la necessità, per il contribuente, di provare di avere agito con la massima diligenza esigibile

  • art. 2697 c.c.

    la Corte riafferma il riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti: l’Ufficio deve provare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre il contribuente ha l’onere della prova contraria

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione alla prova presuntiva; la Corte conferma che la dimostrazione può avvenire anche per indizi e presunzioni

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale di deduzione del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o almeno la conoscibilità, da parte del cessionario, del carattere fraudolento dell’operazione.
  • L’onere probatorio dell’Ufficio non si esaurisce nella dimostrazione del contesto evasivo del fornitore o della società filtro: occorre un collegamento probatorio anche con la posizione soggettiva del destinatario della fattura.
  • Il contribuente può superare la pretesa fiscale solo dimostrando di avere agito senza consapevolezza della frode e con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l’assenza di un vantaggio economico diretto dalla rivendita, non sono di per sé decisive per escludere la partecipazione inconsapevole alla frode.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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