Cassazione Civile, Ordinanza n. 36120/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un autoveicolo e dalla successiva domanda risarcitoria proposta dall'acquirente per vizi del bene. Il giudice di pace aveva respinto la domanda ritenendo che la garanzia convenzionale prevista nel contratto di vendita coprisse solo determinati componenti meccanici ed elettrici, diversi da quelli asseritamente viziati. In appello, la domanda è stata ancora rigettata perché il Tribunale ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di gravame, qualificandolo come introduzione di una nuova causa petendi: secondo il giudice di merito, in primo grado la pretesa sarebbe stata fondata solo sulla garanzia contrattuale annuale, senza richiamo alla garanzia legale per vizi ex art. 1490 c.c. Con il ricorso per cassazione la società acquirente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 345 e 311 c.p.c. e dell'art. 1490 c.c., sostenendo che non vi fosse una nuova causa petendi, ma solo una precisazione di una domanda già proposta, poiché i fatti costitutivi sarebbero stati i medesimi sia per la garanzia convenzionale sia per la garanzia legale. Ha inoltre dedotto che la questione dell'applicabilità della garanzia legale sarebbe stata comunque discussa tra le parti e che non vi sarebbe stato in primo grado un esclusivo riferimento alla garanzia contrattuale. La Corte, pur rilevando che la garanzia convenzionale in una vendita è normalmente integrativa e non sostitutiva di quella legale, ha rigettato il ricorso perché, sulla base dell'accertamento di merito, i giudici di merito avevano comunque considerato sia la garanzia convenzionale sia quella legale; inoltre, la censura era aspecifica perché non indicava quali vizi sarebbero stati coperti dalla garanzia ex art. 1490 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche a voler correggere la motivazione del Tribunale, la decisione di merito restava comunque immune da censura: la ricorrente non aveva specificato quali fossero i vizi rientranti nella garanzia legale e il motivo era quindi aspecifico. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello come nuova causa petendi.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di legittimità; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
La Corte ribadisce che la garanzia convenzionale nella compravendita è normalmente integrativa e non sostitutiva della garanzia legale per vizi; la sua esclusione o limitazione richiede espressa pattuizione e specifica approvazione per iscritto se limitativa della responsabilità del venditore.
La clausola che esclude o limita la garanzia legale ex art. 1490 c.c. è clausola limitativa della responsabilità e necessita di specifica approvazione scritta.
Consente alla Corte di rigettare il ricorso anche correggendo la motivazione della sentenza impugnata, quando il dispositivo risulti comunque conforme a diritto.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la correzione della motivazione e il mantenimento del rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella compravendita, la garanzia convenzionale inserita nel contratto si presume normalmente aggiuntiva e non sostitutiva della garanzia legale per vizi: la sostituzione o esclusione della tutela codicistica deve risultare da una pattuizione chiara ed espressamente approvata per iscritto quando abbia funzione limitativa della responsabilità del venditore.
- La declaratoria di inammissibilità per nuova causa petendi in appello non esclude il rigetto del ricorso per cassazione se, in base agli accertamenti di merito, la decisione impugnata è comunque corretta in diritto e il ricorso non indica in modo specifico i fatti costitutivi o i vizi che assumerebbero rilievo ai fini della garanzia legale.
- In cassazione la censura deve essere specifica: chi invoca la violazione della disciplina sulla garanzia per vizi deve indicare concretamente quali difetti del bene sarebbero coperti dalla norma invocata, non essendo sufficiente una deduzione astratta dell'applicabilità della garanzia legale.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata e rigettare il ricorso quando il risultato decisorio sia comunque conforme a diritto, anche se la ratio espressa dal giudice di merito non sia pienamente condivisibile.
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