Cassazione Penale, Ordinanza n. 29371/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata per una tentata rapina impropria aggravata e per il porto ingiustificato di coltello. La censura ha riguardato l'erronea qualificazione giuridica del fatto: secondo il ricorrente non vi sarebbe stata alcuna sottrazione del cellulare in danno della persona offesa, perché il bene sarebbe stato volontariamente consegnato; la vicenda, quindi, avrebbe dovuto essere riqualificata come appropriazione indebita, minacce e percosse. La Corte ha però rilevato che il capo di imputazione descriveva un impossessamento del cellulare con pretesto, l'uso di violenza alla richiesta di restituzione, la sottrazione di una banconota da 100 euro dalla custodia del telefono e la minaccia con coltello per garantirsi il possesso della cosa e l'impunità. In tale quadro, il ricorso mirava a contestare una qualificazione non manifestamente errata, quindi non deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento salvo errore manifesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, il sindacato sulla qualificazione giuridica del fatto è limitato ai soli casi di errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità. Nel caso concreto, la qualificazione in termini di tentata rapina impropria aggravata e porto ingiustificato di coltello non era palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, poiché i fatti descritti erano compatibili con la sottrazione della banconota e la minaccia armata finalizzata a mantenere il possesso e a garantirsi l'impunità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il giudice ha applicato la pena concordata aderendo all'accordo tra le parti.
anche dopo la sua introduzione, il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per erronea qualificazione giuridica è ammesso solo in caso di errore manifesto.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
consente di dedurre in cassazione l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ma nel patteggiamento la censura sulla qualificazione del fatto è limitata all'errore manifesto.
l'inammissibilità è stata dichiarata con ordinanza senza formalità di rito.
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamato per la configurazione del tentativo rispetto alla rapina impropria contestata.
art. 628, commi secondo e terzo, n. 1, c.p.
norma incriminatrice della rapina impropria aggravata contestata nel capo di imputazione e ritenuta compatibile con i fatti descritti.
norma richiamata per il porto ingiustificato di coltello o altro strumento atto ad offendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
- Non è manifestamente erronea la qualificazione come rapina impropria quando il capo di imputazione descrive la sottrazione di una cosa mobile e la successiva minaccia o violenza usata per mantenere il possesso del bene o assicurarsi l'impunità.
- La verifica di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto concordato dalle parti, se la ricostruzione accolta dal giudice è coerente con il contenuto dell'imputazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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