Cassazione Penale, Ordinanza n. 29397/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e non rientravano tra quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il tribunale, accogliendo la richiesta ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione per tre delitti in materia fallimentare e per il delitto di autoriciclaggio, unificati dal vincolo della continuazione. L'unico motivo dedotto è stato un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti contestati. La Corte rileva però che la doglianza è generica e comunque estranea ai limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, ammesso solo per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, il ricorrente non ha indicato argomenti idonei a imporre una pronuncia ex art. 129 c.p.p., né ha dedotto in concreto una pena illegale o un vero errore di qualificazione giuridica; il richiamo a un vizio motivazionale non può essere surrettiziamente trasformato in censura sulla qualificazione giuridica, che è denunciabile solo se l'errore è manifesto e immediatamente evincibile dagli atti.
Norme richiamate
richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, recepita dal giudice di merito
il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
nel patteggiamento il giudice deve verificare l'assenza di cause evidenti di proscioglimento o assoluzione
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
art. 27 Cost.
richiamato ai fini del controllo di congruità della pena patteggiata nei limiti costituzionali
ha introdotto la disciplina restrittiva del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse, anche se formalmente prospettate come vizi di motivazione, sono inammissibili.
- La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità sulla base del capo di imputazione e della sentenza; non basta un'affermazione generica e non autosufficiente.
- Nel patteggiamento il controllo del giudice non richiede una motivazione ampia sulla prova, perché l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere probatorio; la sentenza è sufficientemente motivata se descrive sinteticamente il fatto, conferma la corretta qualificazione giuridica, esclude ex art. 129 c.p.p. cause di proscioglimento evidenti e verifica la congruità della pena.
- La mera deduzione di omessa motivazione non può essere convertita in una censura di errata qualificazione giuridica se non sono specificati i dati di fatto e le ragioni di diritto che renderebbero evidente l'errore.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ove disposto dalla normativa applicabile.
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