Cassazione Civile, Ordinanza n. 28969/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARI per l’anno 2015 emesso dal Comune nei confronti della società, che aveva impugnato l’atto sostenendo che il locale adibito a deposito/archivio non fosse idoneo a produrre rifiuti urbani. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, valorizzando che il deposito conteneva fascicoli conservati per molti anni, che l’accesso del personale era solo occasionale e che i rifiuti prodotti erano sporadici e smaltiti come rifiuti speciali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013, assumendo che la destinazione a deposito/archivio, anche con presenza saltuaria di personale, non escludesse la potenziale produzione di rifiuti e non potesse fondare l’esenzione in mancanza di specifica e preventiva denuncia delle condizioni legittimanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i presupposti dell’esenzione riconosciuta dal giudice di merito. Ha affermato che la TARI colpisce tutti i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti, salvo prova contraria del contribuente, e che l’esenzione richiede che l’inidoneità a produrre rifiuti derivi dalla natura del locale, dalla sua stabile destinazione o da obiettive condizioni di inutilizzabilità, oltre alla preventiva indicazione nella denuncia. Poiché nella dichiarazione originaria era stata indicata la sola destinazione a deposito/magazzino, senza specificare l’intrinseca e permanente inidoneità del locale a produrre rifiuti, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 641, L. 27 dicembre 2013 n. 147
«Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.»
Introduce una presunzione relativa di soggezione a TARI per tutti i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti; l’esenzione richiede prova contraria e non può essere desunta in via automatica dalla mera destinazione del locale a deposito o archivio.
art. 1, commi 659 e 660, L. 27 dicembre 2013 n. 147
Le riduzioni o esenzioni agevolative sono eventuali, subordinate alla previsione regolamentare comunale e alla specifica dimostrazione delle condizioni richieste, anche tramite preventiva domanda del contribuente.
art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
È richiamato quale base per i regolamenti comunali che disciplinano riduzioni ed esenzioni della TARI.
art. 8, comma 1, regolamento comunale TARI del Comune di Ciampino
«Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità»
L’esonero opera solo se la non producibilità dei rifiuti sia direttamente rilevabile e documentata; la denuncia originaria deve indicare le circostanze che la giustificano.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione soddisfa il requisito quando espone i fatti con sinteticità sufficiente a consentire l’individuazione delle questioni rilevanti.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve contenere la rubrica, le ragioni della censura e il nesso logico-giuridico con la sentenza impugnata; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto specificamente formulato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’accertamento del presupposto impositivo.
La Corte ha ritenuto la causa definibile in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- In materia di TARI, il presupposto impositivo sussiste per tutti i locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; l’esenzione richiede la prova, a carico del contribuente, di una concreta e stabile impossibilità di produrli.
- La destinazione di un locale a deposito, magazzino o archivio non è di per sé sufficiente a escludere la TARI, trattandosi di funzione operativa generica e non di una condizione intrinseca di non producibilità dei rifiuti.
- Le agevolazioni o esenzioni TARI di fonte regolamentare sono eccezionali e devono essere espressamente previste e richieste, con indicazione nella denuncia originaria o di variazione delle circostanze che le giustificano.
- L’onere probatorio dell’ente impositore sulla debenza del tributo non esclude che il contribuente debba provare i fatti costitutivi dell’esenzione o della riduzione invocata.
- In cassazione, i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso sono rispettati quando il fatto di causa è esposto in modo sintetico ma sufficiente e il motivo indica puntualmente la regola di diritto violata e la ragione della censura.
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