Cassazione Penale, Sentenza n. 4269/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che lo aveva condannato per furto plurimo aggravato, denunciando tre motivi: 1) inosservanza dell'art. 593-bis c.p.p. per presunta inammissibilita dell'appello proposto dal Procuratore Generale, con omessa motivazione della Corte di appello sulla declaratoria di inammissibilita; 2) correlato vizio di motivazione rispetto all'appello del Pubblico Ministero; 3) manifesta illogicita della motivazione di merito, sostenendo che la condanna si fonda unicamente sulle dichiarazioni della teste Palumbo ritenute inattendibili e sulla carenza di prova circa la quantita di carburante sottratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato agli effetti penali e lo ha accolto: ha dichiarato l'inammissibilita dell'appello del Procuratore Generale per mancanza della prescritta acquiescenza del Procuratore della Repubblica, con conseguente nullita della decisione adottata in seguito a quell'appello, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Sul piano civile il ricorso e stato invece rigettato, perche la parte civile aveva validamente proposto appello e la Corte di merito ha rinnovato e motivato le prove dichiarative in modo congruo; quindi le statuizioni civili restano in piedi.
Norme richiamate
Limita il potere di appello del Pubblico Ministero alle ipotesi tassative quali variazione del titolo del reato, esclusione di circostanze aggravanti ad effetto speciale o diversa pena di specie; richiamato per delineare l'ambito generale delle impugnazioni dell'accusa
Stabilisce che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello puo impugnare sentenze di primo grado solo in caso di avocazione o se il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza; la Corte ha interpretato che l'acquiescenza deve risultare dagli atti al momento della proposizione dell'appello e rappresenta presupposto costitutivo della legittimazione all'impugnazione
Fissa i termini per l'impugnazione; richiamato per osservare che entrambi i soggetti hanno gli stessi termini ma la legittimazione del Procuratore Generale e sussidiaria
art. 166-bis disp. att. c.p.p.
Prevede forme di coordinamento tra Procuratore Generale e Procuratori della Repubblica del distretto per acquisire tempestiva notizia delle determinazioni in ordine alle impugnazioni; usato per sostenere che l'acquiescenza deve risultare da atti o interlocuzioni
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato per le conseguenze processuali della mancata legittimazione ad impugnare, ossia la nullita della decisione adottata in seguito a impugnazione inammissibile
Riforma richiamata che ha introdotto e limitato le impugnazioni del Pubblico Ministero, nella cornice che giustifica la restrizione del potere di appello dell'accusa
Corte Costituzionale, sentenza n. 34 del 2020
Giurisprudenza costituzionale citata per confermare la legittimita costituzionale delle limitazioni al potere di impugnazione del Pubblico Ministero, valorizzando interessi come la ragionevole durata del processo
Cassazione, Sez. 3 n. 14242 del 03/03/2021 e Sez. 5 n. 34831 del 18/06/2021
Precedenti di legittimita usati per chiarire che l'acquiescenza deve risultare dagli atti e che il giudice di legittimita e anche giudice dei fatti processuali quando si discute di error in procedendo
Massime di principio
- Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello puo proporre impugnazione in via sussidiaria solo se risulta dagli atti l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica; in mancanza l'appello e inammissibile e la decisione adottata sulla base di tale impugnazione e nulla
- L'acquiescenza non puo essere dedotta tacitamente dopo la proposizione dell'impugnazione: deve emergere dall'incartamento al momento dell'impugnazione per giustificare la legittimazione del Procuratore Generale
- La nullita derivante dalla mancata legittimazione dell'accusa alla impugnazione comporta l'annullamento senza rinvio degli effetti penali della sentenza impugnata
- Sul piano civile le statuizioni possono comunque restare efficaci se le parti civili hanno validamente impugnato e la Corte di merito ha rinnovato e motivato le prove in modo congruo
- In Cassazione le censure sulla valutazione della prova sono sindacabili solo se si tratta di vizi della motivazione tali da configurare manifesta illogicita o violazione dei criterio probatori, non per mera diversa ricostruzione dei fatti
- E' importante documentare nei verbali o nelle comunicazioni tra Procure qualsiasi forma di coordinamento o acquiescenza per evitare problemi di legittimazione dell'impugnazione del Procuratore Generale
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