Cassazione Civile, Ordinanza n. 20851/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda risarcitoria proposta da una società operante nel settore della distribuzione di calzature contro la titolare del marchio e contro la distributrice italiana di calzature a marchio "Saucony". La società attrice deduceva, da un lato, un atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. per la diffusione di un comunicato pubblicitario, pubblicato su un quotidiano nazionale, che lasciava intendere che le scarpe Saucony potessero essere acquistate solo presso negozi autorizzati riconoscibili da una specifica vetrofania, con effetto di pubblicità ingannevole e sviamento di clientela; dall'altro lato, denunciava una violazione della disciplina antitrust nazionale ed eurounitaria, sostenendo che il produttore avrebbe imposto ai distributori europei un divieto, anche di rivendita passiva, di commercializzare i prodotti fuori dai confini nazionali, in violazione delle norme sulle intese restrittive della concorrenza e del principio di esaurimento del diritto di marchio. La Corte d'appello aveva ritenuto la comunicazione idonea a integrare pubblicità ingannevole, ma aveva negato il risarcimento per difetto di prova del danno; aveva inoltre escluso la prova di un illecito antitrust, rilevando che i contratti di distribuzione limitavano solo le vendite attive. Con il ricorso per cassazione la società soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2600 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse richiesto una prova troppo rigorosa del danno, senza considerare il lucro cessante provabile anche per presunzioni; 2) omesso esame e carenza di motivazione sulle istanze istruttorie, in particolare esibizione di documenti contabili, consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale, ritenute necessarie alla quantificazione del danno; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di pubblicazione della sentenza; 4) violazione delle norme antitrust e del diritto UE, lamentando che la Corte territoriale avesse male interpretato i documenti acquisiti e non avesse riconosciuto l'esistenza di un accordo sostanziale di esclusiva territoriale comprensivo delle vendite passive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, pur formalmente riferita al danno da concorrenza sleale, non indicava in modo specifico se e come fosse stato allegato in appello il lucro cessante, sicché mancava la necessaria specificità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la preclusione derivante dalla "doppia conforme" e, comunque, perché l'omesso accoglimento di esibizione, CTU e prova testimoniale attiene a valutazioni discrezionali del giudice di merito non sindacabili in cassazione; inoltre la sentenza di merito aveva motivato il rigetto della prova testimoniale per genericità e irrilevanza dei capitoli. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la pubblicazione della sentenza in materia di concorrenza sleale è misura discrezionale e autonoma, non automaticamente dovuta. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello, preclusa in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda e per l'esistenza di un principio di prova dei fatti allegati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il parametro per valutare la concorrenza sleale; la Corte richiama la qualificazione della condotta come illecita in astratto, ma conferma il rigetto della domanda per difetto di prova del danno.
Il danno risarcibile comprende anche il lucro cessante, ma la parte che lo invoca deve allegarlo e specificarlo nel giudizio di merito in modo da consentirne la valutazione in sede di legittimità.
Richiamato come norma generale sulla responsabilità aquiliana, in combinazione con le regole sul risarcimento del danno.
Richiamato per il criterio di liquidazione del danno da fatto illecito.
Richiamato quale norma sulla risarcibilità del danno da concorrenza sleale; la Corte conferma che l'accertamento dell'illecito non basta senza prova del pregiudizio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando colpisce una sentenza di appello resa in doppia conforme; inoltre non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La doppia conforme preclude la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Anche riqualificando la doglianza come error in procedendo, il ricorso richiede di spiegare perché l'istruttoria non ammessa avrebbe potuto mutare l'esito della causa.
La richiesta di esibizione è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui diniego non è normalmente sindacabile in cassazione.
La Corte ribadisce che la mancata adozione dell'ordine di pubblicazione della sentenza non integra, di per sé, omessa pronuncia se la misura è discrezionale.
art. 101 TFUE
La valutazione dell'asserita intesa restrittiva va verificata alla luce della disciplina eurounitaria sulle intese e delle eventuali esenzioni applicabili.
Richiamato come norma interna sulle intese restrittive della concorrenza.
art. 7, n. 1, Direttiva 2008/95/CE
Richiamato nel quadro del principio di esaurimento del diritto di marchio e della circolazione dei prodotti.
Richiamato nel medesimo contesto del diritto di marchio e del principio di esaurimento.
art. 101, par. 3, TFUE
Richiamato come base dell'esenzione dal divieto di intese restrittive, in relazione al regolamento sulle restrizioni verticali.
art. 2 Regolamento n. 330/2010
Richiamato per l'esenzione verticale applicabile ai contratti di distribuzione conformi alla disciplina UE.
art. 4 Regolamento n. 330/2010
Richiamato per escludere dall'esenzione le restrizioni delle vendite passive, ma la Corte di merito aveva accertato che nel caso concreto non risultavano provate tali restrizioni.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di concorrenza sleale, l'accertamento della condotta illecita non basta da solo a fondare il risarcimento: il danneggiato deve provare, almeno in termini di allegazione specifica e di riscontri idonei, l'esistenza e l'entità del danno, compreso l'eventuale lucro cessante.
- Il lucro cessante può essere provato anche in via presuntiva, ma la censura in cassazione deve indicare in modo puntuale dove e come tale voce di danno sia stata dedotta e discussa nei gradi di merito; in mancanza, il motivo difetta di specificità.
- La deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado; la "doppia conforme" impedisce di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito.
- Le richieste di esibizione documentale, consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale appartengono normalmente al potere discrezionale del giudice di merito; il loro rigetto è censurabile in cassazione solo nei limiti stretti dell'error in procedendo o dell'omesso esame di fatti decisivi, purché il ricorso spieghi perché l'istruttoria avrebbe potuto mutare l'esito della lite.
- La pubblicazione della sentenza che accerta atti di concorrenza sleale è una misura autonoma e discrezionale, non automaticamente conseguente all'accertamento dell'illecito o del danno.
- In materia di restrizioni della concorrenza nei rapporti di distribuzione, il controllo di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove: occorre una vera violazione di legge, mentre la contestazione della lettura dei documenti attiene al merito ed è inammissibile in cassazione.
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