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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20905/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Bergamo che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo. In fatto, il giudice di merito aveva ritenuto sufficienti a fondare l'espulsione l'ingresso illegale e la mancanza di un titolo di soggiorno, aveva escluso la rilevanza della dedotta convivenza con un'altra cittadina extracomunitaria e non aveva ravvisato vizi nella traduzione dell'atto, notificato in inglese. Con tre motivi, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, assumendo l'insussistenza dei presupposti dell'espulsione perché era entrato in Italia nel 2002, aveva ottenuto un permesso di soggiorno fino al 2017 e poi una dichiarazione di ospitalità; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei diritti civili in caso di ritorno nel Paese d'origine, per il rischio alla vita e all'incolumità in Ghana, anche in ragione della fede cristiana professata; 3) omesso esame della richiesta di matrimonio e della convivenza, asseritamente integranti un vincolo familiare ostativo all'espulsione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi non censuravano adeguatamente la duplice ratio del giudice di pace, fondata sulla mera allegazione e mancata prova dell'attualità della convivenza e sull'assenza di un titolo abilitativo alla permanenza. Ha inoltre osservato che il ricorso non specificava in modo autosufficiente gli atti e i documenti rilevanti, limitandosi a rinvii generici, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. La questione del rischio persecutorio religioso è stata ritenuta apparentemente nuova e comunque non localizzata processualmente. Quanto al richiamo alla tutela familiare, la Corte ha ribadito che l'applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 richiede una concreta allegazione dell'effettività dei legami familiari e delle difficoltà conseguenti all'espulsione, elementi qui del tutto carenti. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario censurare tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se anche una sola resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque infondato.
  • L'onere di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. impone di indicare con precisione gli atti, i documenti e le circostanze di fatto su cui la censura si fonda, senza rinvii generici al fascicolo o ad atti di merito.
  • Il principio di autosufficienza richiede non solo la trascrizione o il richiamo del contenuto rilevante, ma anche la localizzazione processuale del documento o dell'atto evocato.
  • La tutela rafforzata contro l'espulsione per vincoli familiari presuppone allegazioni concrete e circostanziate sull'effettività del legame familiare e sulle conseguenze dell'allontanamento; mere formule generiche su convivenza o intenzioni matrimoniali non sono sufficienti.
  • Le deduzioni nuove o non adeguatamente collocate nei precedenti gradi di giudizio non possono essere esaminate in cassazione se il ricorso non ne dimostra in modo preciso la precedente introduzione e la decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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