Cassazione Civile, Ordinanza n. 20905/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Bergamo che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo. In fatto, il giudice di merito aveva ritenuto sufficienti a fondare l'espulsione l'ingresso illegale e la mancanza di un titolo di soggiorno, aveva escluso la rilevanza della dedotta convivenza con un'altra cittadina extracomunitaria e non aveva ravvisato vizi nella traduzione dell'atto, notificato in inglese. Con tre motivi, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, assumendo l'insussistenza dei presupposti dell'espulsione perché era entrato in Italia nel 2002, aveva ottenuto un permesso di soggiorno fino al 2017 e poi una dichiarazione di ospitalità; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei diritti civili in caso di ritorno nel Paese d'origine, per il rischio alla vita e all'incolumità in Ghana, anche in ragione della fede cristiana professata; 3) omesso esame della richiesta di matrimonio e della convivenza, asseritamente integranti un vincolo familiare ostativo all'espulsione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi non censuravano adeguatamente la duplice ratio del giudice di pace, fondata sulla mera allegazione e mancata prova dell'attualità della convivenza e sull'assenza di un titolo abilitativo alla permanenza. Ha inoltre osservato che il ricorso non specificava in modo autosufficiente gli atti e i documenti rilevanti, limitandosi a rinvii generici, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. La questione del rischio persecutorio religioso è stata ritenuta apparentemente nuova e comunque non localizzata processualmente. Quanto al richiamo alla tutela familiare, la Corte ha ribadito che l'applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 richiede una concreta allegazione dell'effettività dei legami familiari e delle difficoltà conseguenti all'espulsione, elementi qui del tutto carenti. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998
richiama i presupposti dell'espulsione dello straniero; la Corte osserva che il ricorso non li contesta in modo specifico e autosufficiente
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
la tutela rafforzata presuppone la concreta deduzione e valutazione dell'effettività dei legami familiari e delle difficoltà conseguenti all'espulsione
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998
la Corte non esamina nel merito la dedotta violazione per difetto di specificità e localizzazione degli atti
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'indicazione specifica dei motivi di ricorso è requisito di ammissibilità e non può essere assolto con generici rinvii ad atti del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato
art. 8 CEDU
evocato quale parametro del diritto all'unità familiare, richiamato dalla Corte solo in relazione alla nozione di vincolo familiare effettivo
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Corte cost. n. 202 del 2013
richiamata per la tutela del diritto all'unità familiare in coerenza con l'art. 8 CEDU
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13
norma generale sull'espulsione amministrativa dello straniero, letta in combinato con la tutela familiare rafforzata del comma 2-bis
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se anche una sola resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque infondato.
- L'onere di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. impone di indicare con precisione gli atti, i documenti e le circostanze di fatto su cui la censura si fonda, senza rinvii generici al fascicolo o ad atti di merito.
- Il principio di autosufficienza richiede non solo la trascrizione o il richiamo del contenuto rilevante, ma anche la localizzazione processuale del documento o dell'atto evocato.
- La tutela rafforzata contro l'espulsione per vincoli familiari presuppone allegazioni concrete e circostanziate sull'effettività del legame familiare e sulle conseguenze dell'allontanamento; mere formule generiche su convivenza o intenzioni matrimoniali non sono sufficienti.
- Le deduzioni nuove o non adeguatamente collocate nei precedenti gradi di giudizio non possono essere esaminate in cassazione se il ricorso non ne dimostra in modo preciso la precedente introduzione e la decisività.
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