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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27787/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., la violazione dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6/9/2011 n.159 (e correlati), nonché vizi di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., per presunta mancanza o apparenza della motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe valutato retrospettivamente la biografia criminale senza tener conto del periodo successivo alla detenzione (che secondo il comma 2-ter deve essere oggetto di specifica verifica), che il clan e gli assetti criminali si erano modificati, che la partecipazione del Chianese era cessata nel 2008 e che per quasi venti anni gran parte del periodo è stato scontato in detenzione (con conseguente possibile rieducazione), nonché che svolgeva attività lavorativa lecita dopo la scarcerazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che nel procedimento di prevenzione il sindacato in Cassazione è limitato a violazioni di legge e che i profili di motivazione possono essere dedotti solo se emergono come inesistenza o mera apparenza. Sul merito, ha stabilito che la Corte d'appello di Napoli ha adeguatamente verificato la persistenza della pericolosità post-detenzione: ha valorizzato la lunga e verticistica partecipazione del Chianese al clan, l'applicabilità della massima di esperienza sulla stabilità dei vincoli mafiosi, il ritorno nel territorio di influenza del clan e l'assenza, dalle relazioni penitenziarie, di elementi chiari di rieducazione/critica del passato. Ne è conseguito che la motivazione non era meramente apparente e che non sussistevano i vizi di legge deducibili in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 6/9/2011 n.159 (commi 2-bis e 2-ter)

    comma 2-ter: sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e verifica della pericolosità dopo cessazione della detenzione; comma 2-bis: sospensione durante custodia cautelare

    La Corte interpreta il 2-ter come norma che impone al tribunale di verificare l'attualità della pericolosità dopo la detenzione prolungata; la sospensione non equivale a estinzione automatica della misura, ma richiede accertamento giudiziale post-detenzione

  • sentenza Corte costituzionale n. 291/2013

    presente nella motivazione

    Principio che impone la verifica dell'attualità della pericolosità e che non si può presumere automaticamente la persistenza della pericolosità dopo il trattamento detentivo, pur riconoscendo che il decorso del tempo aumenta la possibilità di cambiamento

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    violazione di norme sulla dichiarazione di nullità e motivazione e vizio di illogicità manifesta

    Tali censure sono state valutate ma la Cassazione ricorda i limiti del sindacato di merito nel procedimento di prevenzione; la dedotta illogicità manifesta non è idonea se la motivazione del giudice d'appello risulta congrua

  • art. 4 legge 27/12/1956 n.1423 e art. 3-ter legge 31/5/1965 n.575

    richiamati per i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; quindi il sindacato sulla motivazione è più limitato

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n.159/2011

    Conferma la disciplina sulle modalità di impugnazione e i limiti del controllo di legittimità nei procedimenti in materia di misure di prevenzione

  • art. 679, comma 1, cod. proc. pen.

    quando una misura di sicurezza è stata ordinata con sentenza, il magistrato di sorveglianza accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa

    Richiamato per spiegare la funzione di verifica dell'attualità della pericolosità, principio armonizzato con le misure di prevenzione

  • art. 416-bis cod. pen.

    reato di associazione di tipo mafioso

    La qualificazione di partecipazione stabile e di vertice al reato associativo è elemento fattuale che giustifica la valorizzazione della massima di esperienza sulla stabilità del vincolo mafioso e la conseguente persistenza della pericolosità

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    menzione nel testo circa un'accertata esclusione dell'aggravante

    La Corte rileva che l'esclusione di una specifica aggravante in sede di cognizione non invalida la complessiva valutazione della partecipazione verticistica e della pericolosità

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    condanna alle spese del procedimento

    Norma usata per la condanna del ricorrente alle spese processuali; la Corte ha inoltre irrogato una somma a titolo di responsabilità per la causa di inammissibilità

  • legge 17/10/2017 n.161 (art.4 di tale legge)

    modifica dell'art.14 d.lgs.159/2011 con l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter

    Norma che ha previsto esplicitamente la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e l'obbligo di verifica post-detenzione

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: i vizi di merito e l'illogicità manifesta della motivazione sono difficilmente sindacabili se il giudice d'appello ha motivato compiutamente
  • L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante la detenzione prolungata; ciò non comporta l'automatica revoca: il tribunale deve verificare dopo la cessazione della detenzione se la pericolosità persiste
  • La valutazione della persistenza della pericolosità può legittimamente valorizzare la "massima di esperienza" sulla stabilità dei vincoli mafiosi quando vi siano elementi fattuali concreti (ruolo verticistico, durata della partecipazione, capacitaà organizzativa)
  • Il decorso della pena e il trattamento detentivo non comportano di per sé la certezza della rieducazione; occorre verificare dalle relazioni penitenziarie e dagli altri atti se vi sia prova di cambiamento effettivo dei valori del soggetto
  • La semplice prosecuzione di attività lavorativa lecita non è automaticamente idonea a dimostrare l'assenza di pericolosità se precede una storia di partecipazione organizzata e verticistica alla criminalità
  • La Corte di merito deve acquisire informazioni anche dall'amministrazione penitenziaria, dall'autorità di pubblica sicurezza e dagli organi di polizia giudiziaria quando verifica la persistenza della pericolosità dopo detenzione
  • Se il giudice d'appello esamina e respinge le allegazioni difensive con argomentazione non apparente, la Cassazione non annulla per motivazione insufficiente salvo errori di diritto evidenti

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