Cassazione Civile, Ordinanza n. 32285/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non era validamente certificata quanto alla data di rilascio. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'Amministrazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero aveva impugnato dinanzi al Tribunale il diniego della Commissione territoriale alla sua domanda di protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per ogni forma di tutela. Contro il decreto è stato proposto ricorso per cassazione, ma la Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità: la procura speciale per il giudizio di legittimità era stata rilasciata su foglio separato, ma era priva della certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito imposto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. È stata richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite che richiede l'esplicita indicazione della data successiva e la certificazione del difensore, nonché la successiva conferma della Corte costituzionale della legittimità della norma.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare la data di rilascio della procura.
È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, cui la norma speciale sulla protezione internazionale si sovrappone con requisito ulteriore di posteriorità e certificazione.
Il rilievo dell'inammissibilità o improcedibilità può essere compiuto d'ufficio senza previa interlocuzione delle parti quando si tratti di questione che la parte diligente deve considerare prevedibile.
È la base del rito camerale non partecipato assegnato al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di definizione sfavorevole al ricorrente, ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
È richiamato come norma introduttiva del meccanismo di ulteriore contributo unificato.
art. 3 Cost.
È menzionato nella questione di legittimità costituzionale rimessa e poi respinta.
art. 10 Cost.
È menzionato nella questione di legittimità costituzionale rimessa e poi respinta.
art. 24 Cost.
È menzionato nella questione di legittimità costituzionale rimessa e poi respinta.
art. 111 Cost.
È menzionato nella questione di legittimità costituzionale rimessa e poi respinta.
art. 117 Cost.
È menzionato con riferimento al contrasto denunciato con il diritto unionale e convenzionale nella questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere successiva alla comunicazione del decreto impugnato e deve riportare la certificazione del difensore sulla data di rilascio; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 deroga alle regole ordinarie sulla procura di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., introducendo un requisito formale aggiuntivo la cui mancanza comporta una sanzione processuale espressa.
- Le cause di inammissibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte anche senza contraddittorio preventivo quando attengano a profili processuali che la parte diligente deve considerare prevedibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'Amministrazione intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta ferma la verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
- rami
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