Cassazione Civile, Ordinanza n. 38249/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la liquidazione del compenso operata dal giudice di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il custode e amministratore giudiziario impugnava l'ordinanza del tribunale che, in sede di opposizione alla liquidazione del suo compenso, aveva confermato una somma pari a euro 42.950,00 invece degli euro 351.931,00 richiesti. Con il primo motivo denunciava violazione delle norme che regolano l'indennità/compenso dell'incarico di custodia e amministrazione, sostenendo che, mancando tabelle specifiche e usi locali, avrebbe dovuto applicarsi in via analogica l'art. 2233 c.c.; deduceva inoltre disparità di trattamento rispetto ai compensi professionali. Con il secondo motivo contestava il criterio di calcolo adottato, lamentando che il giudice avesse escluso il valore dei terreni e avesse computato il compenso sulla base dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, senza considerare il valore del patrimonio, la responsabilità dell'ausiliario e la durata dell'incarico per singoli anni. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: ha escluso l'applicabilità dell'art. 2233 c.c. agli incarichi conferiti dal giudice, perché tale norma riguarda il contratto d'opera professionale tra professionista e cliente; ha ritenuto invece corretta l'applicazione dell'art. 19 del d.m. n. 140/2012, che per l'amministrazione e custodia di aziende assume a base di calcolo i componenti positivi di reddito lordo e le attività, cioè i ricavi annui, e non il patrimonio aziendale. Il profilo sulla necessità di un computo distinto per annualità è stato dichiarato nuovo e/o non specifico, quindi inammissibile.
Norme richiamate
L'indennità va determinata sulla base delle tabelle approvate ai sensi dell'art. 59 e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia sono approvate con decreto ministeriale e devono contemperare le tariffe vigenti con la natura pubblicistica dell'incarico.
art. 5 d.m. n. 256/2006
Per le categorie di beni diverse da quelle specificamente regolate, si fa ricorso in via residuale agli usi locali.
Per gli incarichi di amministrazione e custodia di aziende, il valore della pratica è dato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività; il compenso è liquidato, di regola, secondo il parametro tabellare previsto.
La norma disciplina il compenso del contratto d'opera professionale quando non sia convenuto e non possa essere determinato secondo tariffe o usi; non si applica all'incarico giudiziario di custodia/amministrazione, che ha ratio diversa.
È stato invocato quale vizio di violazione/falsa applicazione di legge a sostegno dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Per il rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare il calcolo sul valore patrimoniale, ma ritenuto non pertinente.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di assimilare il compendio a nozioni aziendalistiche di patrimonio/azienda, ma ritenuto non decisivo.
Massime di principio
- Il compenso dell'ausiliario nominato dal giudice per la custodia o amministrazione di beni o aziende non va automaticamente ricondotto alla disciplina del compenso professionale ex art. 2233 c.c., perché quest'ultima presuppone un contratto d'opera tra professionista e cliente, non un incarico di matrice giudiziale.
- Quando esista una disciplina speciale per la liquidazione del compenso dell'incarico giudiziario, il giudice deve applicare in via prioritaria quella disciplina e i relativi parametri, ricorrendo ai criteri residuali solo nei limiti previsti dalla normativa.
- Nel calcolo del compenso per l'amministrazione e custodia di aziende, il riferimento va ai componenti positivi di reddito lordo e alle attività, cioè ai ricavi e agli elementi attivi considerati dalla norma, non al valore complessivo del patrimonio aziendale.
- La censura che pretenda di sostituire al parametro legale un diverso criterio valutativo, fondato sul patrimonio o sull'utile netto, è infondata se contrasta con il dato testuale della disposizione regolamentare.
- In cassazione non sono esaminabili questioni nuove, né doglianze prive di specifica autosufficienza quanto ai fatti e alle allegazioni rilevanti nel giudizio di merito.
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