Cassazione Penale, Ordinanza n. 36645/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 25 novembre 2025 della Corte d’appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La condanna, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era alla pena di otto mesi di reclusione e 207 euro di multa. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva consegnato al legale soltanto la copia della dichiarazione dei redditi della moglie; nell’istanza aveva indicato il reddito risultante dalla propria autocertificazione, omettendo il proprio reddito e dichiarando di non avere entrate. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Con il secondo ha lamentato vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il testo non indica ulteriori dati identificativi della persona oltre a quelli non necessari per la sintesi anonima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: entrambi i motivi riproponevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi con una critica analitica con le ragioni della decisione impugnata né indicare puntualmente le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione. Quanto al primo motivo, la ricostruzione di merito della condotta e dell’omessa indicazione del reddito dell’imputato era sorretta da motivazione ritenuta priva di aporie logiche. Quanto al secondo, il diniego dell’art. 131-bis c.p. era stato motivato con la non trascurabile idoneità ingannatoria della condotta e con i precedenti dell’imputato per reati contro il patrimonio, rilevanti ai fini dell’abitualità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendovi elementi per ritenere che l’inammissibilità fosse stata determinata senza colpa.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ai fini dell'applicabilità al delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la rilevanza dell'offesa deve essere apprezzata avuto riguardo alle modalità ingannatorie della condotta falsa od omissiva, ossia alla sua idoneità a trarre in inganno il giudice all'atto della presentazione dell'istanza
Nel valutare la particolare tenuità del fatto relativo al delitto previsto dall’art. 95, la rilevanza dell’offesa va apprezzata considerando le modalità ingannatorie della condotta falsa od omissiva e la sua concreta idoneità a trarre in inganno il giudice al momento della presentazione dell’istanza.
ai fini dell'applicabilità al delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la rilevanza dell'offesa deve essere apprezzata avuto riguardo alle modalità ingannatorie della condotta falsa od omissiva, ossia alla sua idoneità a trarre in inganno il giudice all'atto della presentazione dell'istanza
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione della rilevanza dell’offesa che tenga conto dell’idoneità ingannatoria della condotta; nel caso esaminato tale idoneità non era trascurabile e il diniego è stato inoltre motivato richiamando i precedenti dell’imputato ai fini dell’abitualità.
entrambe le censure sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato
L’impugnazione deve esporre in modo puntuale le ragioni di diritto e confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata; la riproposizione di censure già disattese, senza tale confronto, comporta l’inammissibilità.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando non risulti che la parte sia incorsa senza colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui la somma è stata determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già vagliate e respinte dal giudice di merito senza una critica analitica delle ragioni della decisione e senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei pertinenti riferimenti alla motivazione impugnata.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. al delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, la rilevanza dell’offesa va valutata considerando le modalità ingannatorie della condotta falsa od omissiva e la sua idoneità a trarre in inganno il giudice al momento della presentazione dell’istanza.
- La valutazione della particolare tenuità può essere esclusa quando l’idoneità ingannatoria della condotta non sia trascurabile; la sentenza richiama inoltre i precedenti penali per reati contro il patrimonio nel motivare l’abitualità della condotta.
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