Cassazione Civile, Ordinanza n. 14483/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere il superiore inquadramento contrattuale e le conseguenti differenze retributive, sostenendo di avere svolto, in un periodo compreso tra l'11 gennaio 2004 e il 31 gennaio 2005, mansioni riconducibili al livello A2 del c.c.n.l. Poste (in particolare quelle di responsabile dell'UDR di recapito di San Severo), con organizzazione autonoma e gestione di oltre trenta dipendenti; in subordine aveva chiesto il riconoscimento del livello B. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo il livello B e aveva negato il livello A2 ritenendo non pienamente provata l'attribuzione di un profilo di Area Quadri. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 21 del c.c.n.l. 2003/2006 per avere la Corte territoriale escluso la riconducibilità delle mansioni al livello A2 nonostante le allegazioni, le prove testimoniali e il riconoscimento aziendale di un'indennità di funzione per sei mesi; dall'altro, vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che la sentenza impugnata fosse insufficiente e non consentisse di comprendere se il rigetto dipendesse da carenza di prova o da inquadramento giuridico delle mansioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., perché il ricorrente non aveva depositato il contratto collettivo invocato né indicato specificamente dove fosse stato prodotto nei giudizi di merito, requisiti necessari per consentire il controllo di legittimità sull'interpretazione della fonte collettiva. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la censura mirava sostanzialmente a contestare la sufficienza della motivazione, mentre l'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; nel caso concreto la Corte d'appello aveva invece esposto in modo sufficiente le ragioni del proprio convincimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto della declaratoria di inammissibilità, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
regola invocata per sostenere il diritto del lavoratore alle mansioni superiori e al corrispondente inquadramento, ma non esaminata nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di deposito del contratto collettivo rilevante.
c.c.n.l. 2003/2006, art. 21
norma collettiva richiamata per la disciplina dell'assegnazione a mansioni del livello A Quadri e per sostenere la corrispondenza tra mansioni svolte e livello A2; il ricorso non è stato scrutinato nel merito per mancata produzione del testo contrattuale.
c.c.n.l. 2003/2006, art. 64
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'indennità di funzione corrisposta dalla società era compatibile solo con le funzioni di responsabile UDR.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in relazione all'inquadramento professionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare il preteso difetto di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ribadisce che non è più sindacabile la mera insufficienza della motivazione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone al ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità/inammissibilità, copia dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, oppure di rispettare gli oneri sostitutivi indicati dalla giurisprudenza quando il testo sia già prodotto nei gradi di merito.
art. 111 Cost.
richiamato per leggere le forme processuali in chiave strumentale al conseguimento di una decisione di merito in tempi ragionevoli.
art. 6 CEDU
richiamato in combinazione con l'art. 111 Cost. per giustificare un'interpretazione funzionale degli oneri processuali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione si fonda sull'interpretazione o applicazione di un contratto collettivo, il ricorrente deve depositarne il testo ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., oppure deve indicare con precisione dove il testo sia rinvenibile negli atti dei gradi di merito e assicurare che il fascicolo d'ufficio sia trasmesso; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza o scarsa chiarezza della motivazione: dopo l'intervento delle Sezioni Unite, il controllo di legittimità è limitato ai casi estremi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- La parte che invoca un superiore inquadramento per mansioni asseritamente superiori deve articolare in modo completo la base documentale e contrattuale del diritto azionato, poiché il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito in assenza dei necessari presupposti processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente nelle spese e legittima, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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