Cassazione Civile, Ordinanza n. 28445/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, rideterminando in via sintetica il reddito complessivo ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva quali un immobile adibito ad abitazione principale in locazione e due autovetture. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto il ricorso, la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 1, D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato retroattivamente alla fattispecie del 2008 la disciplina del c.d. nuovo redditometro, in particolare l'obbligo di contraddittorio preventivo introdotto dalla novella, la quale invece opera solo per gli accertamenti relativi ai redditi per cui il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, cioè per i periodi d'imposta successivi al 2009.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che per l'anno d'imposta 2008 doveva applicarsi l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 22 D.L. n. 78/2010, poiché la nuova disciplina del redditometro e l'obbligo di contraddittorio preventivo si applicano solo agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi ai periodi successivi al 2009. Ha inoltre escluso che potessero operare, in senso retroattivo, i principi invocabili in materia di norme procedimentali o di favor rei. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per l'anno d'imposta 2008 si applica il testo previgente alla novella del 2010; l'obbligo di contraddittorio preventivo introdotto dal nuovo comma 7 non ha efficacia retroattiva.
art. 22, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78
"effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto"
La disposizione transitoria delimita l'ambito temporale della riforma del redditometro ai periodi d'imposta successivi al 2009.
art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122
Norma di conversione del D.L. n. 78/2010, richiamata quale fonte della modifica dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
art. 5 d.m. 24 dicembre 2012
"anni d’imposta a decorrere dal 2009"
Conferma in sede regolamentare la non applicabilità della nuova disciplina ai periodi d'imposta anteriori al 2009.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando una riforma dell'accertamento fiscale contiene una disciplina transitoria espressa, l'individuazione della norma applicabile va effettuata secondo il criterio intertemporale indicato dal legislatore, senza estendere la nuova disciplina a periodi d'imposta esclusi.
- L'obbligo di contraddittorio preventivo introdotto in materia di redditometro non si applica retroattivamente agli accertamenti relativi ad annualità anteriori alla sua entrata in vigore se la legge ne limita espressamente l'efficacia ai periodi successivi.
- In materia di poteri di accertamento tributario non opera, di regola, il favor rei, istituto riferibile alle sole norme sanzionatorie; né il principio tempus regit actum può prevalere su una disciplina transitoria che identifichi in modo espresso il regime applicabile.
- La natura procedimentale di precedenti decreti ministeriali in tema di redditometro non consente di sovrapporre automaticamente la loro applicazione al nuovo assetto normativo quando il legislatore abbia dettato una precisa regola intertemporale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28347/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28349/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28350/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28351/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28354/2024 del 05/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →