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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16950/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente intrattenuto da una società poi fallita con un istituto di credito, assistito da fideiussioni rilasciate da due garanti. Dopo che la società correntista aveva agito per la rideterminazione del saldo passivo e la ripetizione dell'indebito, il rapporto di merito si era interrotto per il fallimento ed era poi stato riassunto. In seguito, la banca e il fallimento avevano concluso una transazione che aveva ridotto l'ammontare del credito della banca, con ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originariamente preteso. Nonostante ciò, la banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori per il saldo residuo del conto, e l'opposizione dei garanti era stata accolta in primo grado e poi confermata in appello sul presupposto che la transazione potesse essere opposta anche dai fideiussori ai sensi dell'art. 1304 c.c. Nel ricorso per cassazione la cessionaria del credito ha dedotto, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 1304 c.c., sostenendo che la transazione riguardava solo i rapporti tra banca e società fallita e non il credito verso i fideiussori, anche perché uno dei garanti non aveva riassunto il giudizio e l'altro non vi aveva partecipato; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, contestando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui anche i fideiussori avevano assunto la veste di attori nel giudizio originario. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi non colpivano realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che era fondata sull'interpretazione del testo della transazione come comprensiva di qualunque ragione, titolo e domanda, anche futura o non riconducibile alle causali del processo pendente, con conseguente rinuncia della banca ad agire anche per il saldo passivo del conto corrente. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, a fronte di una censura che in sostanza contestava l'interpretazione del contratto, il ricorso non indicava specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati né il modo della loro violazione; il secondo è stato ritenuto inammissibile perché la questione della partecipazione dei fideiussori al giudizio originario era comunque irrilevante rispetto all'efficacia della transazione nei confronti del debitore solidale estraneo all'accordo, secondo la funzione propria dell'art. 1304 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, conseguentemente, ha lasciato ferma la decisione di merito che aveva confermato l'opponibilità ai fideiussori della transazione intervenuta tra banca e fallimento della società correntista. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, senza statuire sulle spese per mancata difesa degli intimati. L'intervento della cessionaria del credito è stato dichiarato inammissibile perché successivo alla costituzione della dante causa.

Norme richiamate

  • art. 1304 c.c.

    La transazione conclusa da uno dei condebitori solidali può essere fatta valere dal debitore solidale estraneo all'accordo; nel caso concreto la clausola transattiva è stata interpretata come comprensiva dell'intero credito azionato anche verso i fideiussori.

  • art. 360, numero 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame è stata reputata inammissibile perché diretta su un fatto non decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 111 c.p.c.

    L'intervento del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è inammissibile quando la dante causa si è già costituita nel processo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater

    Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la censura investe l'interpretazione di un contratto, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se indica in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e come il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente una critica generica al risultato interpretativo raggiunto.
  • L'errore denunciato in cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se il motivo riguarda un profilo irrilevante rispetto alla base decisoria, esso è inammissibile.
  • La transazione stipulata da uno dei condebitori solidali può essere opposta anche dagli altri debitori solidali estranei, nei limiti in cui dall'accordo emerga una rinuncia che investa il credito complessivo fatto valere.
  • La partecipazione o meno del fideiussore al giudizio in cui è intervenuta la transazione, così come l'eventuale mancata riassunzione del giudizio da parte sua, non è decisiva quando l'efficacia dell'accordo discende dalla sua portata oggettiva e dall'art. 1304 c.c.
  • L'intervento del cessionario del credito nel giudizio di legittimità non è ammissibile se la parte cedente si è già costituita nel processo in qualità di dante causa.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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