Cassazione Civile, Ordinanza n. 19941/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti annuali stipulati tra il 1999 e il 2005 con lavoratori impiegati come LSU presso due Comuni siciliani. I lavoratori hanno chiesto il riconoscimento della natura subordinata dei rapporti, il pagamento delle differenze retributive, la declaratoria di illegittimità delle clausole di termine e il risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti. Il Tribunale aveva riconosciuto la subordinazione e condannato i Comuni al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina eurounitaria sui contratti a termine, qualificando in concreto i rapporti come subordinati e rigettando anche la domanda dei lavoratori sulle differenze retributive per difetto di allegazione e prova del raffronto concreto con il trattamento dei dipendenti comunali comparabili. I lavoratori hanno proposto ricorso principale deducendo, in sintesi, omesso esame di fatti decisivi, motivazione incomprensibile o contraddittoria, violazione dell’art. 8 d.lgs. 468/1997 in relazione all’art. 2126 c.c., omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi e violazione dell’art. 437 c.p.c.; il Comune di Vita ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione della disciplina sui contratti a termine, la mancanza di subordinazione, l’assenza di colpa e di prova del danno, nonché la censura sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, perché proposto tardivamente e comunque travolto dall’inammissibilità del principale ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Sul piano delle spese, ha condannato alcuni dei ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Vita e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che i motivi dei ricorrenti non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata e, per più profili, fossero inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, oppure perché fondati su vizi motivazionali non più deducibili nei termini prospettati. Ha inoltre rilevato che il ricorso incidentale era tardivo rispetto al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.
Norme richiamate
I motivi di ricorso sono stati scrutinati alla luce dei limiti propri del sindacato di legittimità; i vizi di motivazione sono stati ritenuti non configurabili nei termini prospettati e, in ogni caso, non idonei a scalfire la ratio decidendi.
La dedotta violazione per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi è stata ritenuta inammissibile; il ricorrente avrebbe dovuto allegare di avere richiesto specificamente tale intervento nel giudizio di merito.
Richiamato insieme all’art. 437 c.p.c. nel motivo volto a sostenere l’esistenza di prove officiose e la sufficienza di elementi già acquisiti.
La Corte d’appello aveva ricondotto la domanda dei lavoratori alla disciplina del lavoro di fatto; la Cassazione ha ritenuto non decisiva la censura perché non investiva la ratio relativa alla necessità di un raffronto concreto dei trattamenti.
Richiamato in tema di regresso interno tra coobbligati, a fronte della condanna alle spese e dell’unicità della posizione processuale della parte attrice.
Richiamato nel motivo incidentale sulla solidarietà nella condanna alle spese.
Richiamato nel motivo incidentale per contestare la condanna alle spese in solido.
Applicato per ritenere tardivo il ricorso incidentale rispetto al termine lungo di impugnazione.
L’inammissibilità del ricorso principale ha determinato l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
d.lgs. n. 468/1997
Richiamato dalle parti come disciplina dei rapporti LSU/ASU e del relativo trattamento economico; la Corte ha escluso che il solo dato normativo consentisse di affermare in astratto l’esistenza del differenziale retributivo senza verifica concreta.
Invocato dal Comune come disciplina non applicabile o comunque erroneamente applicata ai contratti in esame; la Corte d’appello aveva invece ritenuto non esclusa l’applicabilità della disciplina sui contratti a termine.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata in relazione alla clausola 5 dell’Accordo quadro sui contratti a termine e alla necessità di verificare in concreto la natura dei rapporti per evitare l’abuso della reiterazione.
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
clausola 2, punto 2; clausola 5
La Corte d’appello ha affermato che la finalità politico-sociale dei contratti non esclude automaticamente l’applicazione delle regole antiabuso sui contratti a termine, occorrendo verificare la reale natura del rapporto e l’eventuale esenzione.
LL.RR. Sicilia nn. 31/2003 e 17/2004
Invocate nel ricorso incidentale per sostenere la specialità del regime regionale dei rapporti LSU.
Richiamata nel ricorso incidentale insieme ad altre norme regionali e statali sul regime degli LSU/ASU.
L.R. Sicilia n. 27/2016
Richiamata nel ricorso incidentale.
Richiamata nel ricorso incidentale.
Richiamato nel ricorso incidentale.
art. 8, commi 2 e 3, d.lgs. n. 468/1997
Le parti lo hanno invocato per sostenere che il trattamento economico degli LSU fosse per legge inferiore a quello dei dipendenti comparabili; la Corte ha però richiesto un raffronto concreto del trattamento complessivo percepito.
Richiamato nel motivo incidentale sulla distribuzione dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che la parte che pretende differenze retributive debba allegare e provare i dati concreti necessari al raffronto.
Richiamato nel motivo incidentale contro il riconoscimento del risarcimento in mancanza di prova del danno.
Richiamato nel motivo incidentale per escludere la responsabilità risarcitoria in assenza di colpa e di danno provato.
Massime di principio
- In tema di rapporti di lavoro formalmente stagliati come LSU/ASU o comunque collegati a politiche di stabilizzazione, la qualificazione giuridica non dipende dalla sola etichetta normativa o dalla finalità sociale perseguita, ma richiede una verifica concreta del contenuto del rapporto, delle modalità di svolgimento della prestazione e degli indici di subordinazione.
- Chi agisce per ottenere differenze retributive deve allegare e provare gli elementi concreti necessari al raffronto con il trattamento del lavoratore comparabile; il confronto non può essere fondato solo su dati astratti o sui livelli contrattuali, ma deve investire mansioni effettive, orario, prestazioni rese e compensi realmente percepiti.
- La deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo presuppone l’indicazione di un fatto storico realmente decisivo; non è sufficiente sollecitare una rivalutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La censura di motivazione apparente o contraddittoria è ammissibile solo quando la motivazione sia mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non basta contestare la correttezza logica o la condivisione dell’apprezzamento di merito.
- La denuncia del mancato esercizio di poteri istruttori officiosi nel processo del lavoro richiede che la parte dimostri di avere richiesto specificamente nel giudizio di merito l’intervento istruttorio invocato.
- Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace; il giudice di legittimità può inoltre omettere l’esame di questioni processuali ulteriori quando la decisione di inammissibilità rende superfluo ogni altro scrutinio.
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