Cassazione Civile, Ordinanza n. 19862/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un professionista aveva convenuto una società chiedendo l’accertamento che il rapporto intercorso tra aprile 2014 e giugno 2016 fosse di lavoro subordinato, con inquadramento come dirigente o, in subordine, come quadro, e la condanna al pagamento delle corrispondenti differenze retributive. Il tribunale aveva ritenuto sussistente un rapporto subordinato, ma la corte d’appello, su impugnazione della società, aveva riformato integralmente la decisione, escludendo che vi fossero elementi, anche indiziari, idonei a dimostrare la subordinazione e ritenendo che la vicenda fosse piuttosto riconducibile a una consulenza professionale priva di continuità e di coordinamento. Il ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che in appello la società non avesse censurato la parte della sentenza di primo grado che richiamava, in via giuridica, la disciplina del lavoro a progetto; 2) violazione dell’art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; 3) violazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276/2003 e omesso esame di fatti decisivi, perché la corte territoriale non avrebbe applicato la disciplina sulle collaborazioni coordinate e continuative e sul lavoro a progetto, trascurando i requisiti di continuità e coordinamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’appello della società investiva l’intera ricostruzione in fatto e in diritto che aveva condotto il tribunale ad accertare la subordinazione e a riconoscere le differenze retributive; pertanto la corte d’appello poteva esaminare anche i profili logicamente connessi, senza violare l’art. 112 c.p.c. Né vi era giudicato interno sul punto della collaborazione coordinata e continuativa, trattandosi di un passaggio motivazionale non autonomamente coperto da giudicato. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che l’impugnazione era specifica a sufficienza secondo il paradigma degli artt. 342 e 434 c.p.c. come interpretati dalle Sezioni unite, essendo sufficiente una chiara individuazione delle questioni e dei capi contestati, senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura, formalmente prospettata come violazione di legge e vizio di motivazione, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; inoltre non ricorrevano i casi di anomalia motivazionale radicale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rito introduttivo del giudizio di lavoro promosso dal ricorrente in primo grado.
non è violato quando il giudice d’appello esamina questioni tra loro direttamente connesse ai capi devoluti con l’impugnazione; non vi è ultrapetizione se non viene attribuito un bene della vita diverso da quello controverso.
il giudicato interno riguarda la sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, non singole affermazioni della motivazione isolate dal dispositivo.
l’appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
richiamato insieme all’art. 434 c.p.c. per affermare il medesimo criterio di specificità dei motivi di gravame.
invocato dal ricorrente come disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e del lavoro a progetto, ma ritenuto inapplicabile in mancanza del presupposto fattuale della co.co.co.
richiamato dal ricorrente quale parte della disciplina del lavoro a progetto, ma la Corte ha escluso che potesse operare senza una collaborazione coordinata e continuativa.
richiamato per la disciplina sanzionatoria delle collaborazioni prive di progetto; la sua applicazione presupponeva l’esistenza di una co.co.co., esclusa in fatto dalla corte territoriale.
la violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto; il vizio motivazionale è sindacabile solo nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite.
richiamato per il testo novellato degli artt. 342 e 434 c.p.c.
legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 richiamata ai fini della disciplina dell’appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
individua il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- L’impugnazione di una sentenza che abbia accertato la subordinazione del rapporto devolve al giudice d’appello l’intera questione dei presupposti fattuali e giuridici che sorreggono quel capo decisorio, anche quando alcuni passaggi motivazionali non siano specificamente presi di mira, se sono logicamente connessi ai punti censurati.
- Non si forma giudicato interno su singole affermazioni della motivazione isolate dal dispositivo: il giudicato riguarda solo la statuizione che esprime la sequenza fatto-norma-effetto giuridico.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello nel rito del lavoro, è sufficiente una chiara individuazione dei capi e delle questioni contestate; non sono necessarie formule particolari né la redazione di un atto che replichi integralmente la decisione impugnata.
- La denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito; in tal caso la censura è, al più, riconducibile al vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste solo in presenza di anomalie radicali della motivazione, non quando il ricorrente si limiti a contestare la valutazione delle prove o a lamentare una motivazione non condivisa.
- Quando venga escluso in fatto il presupposto della collaborazione coordinata e continuativa, non può applicarsi la disciplina del lavoro a progetto prevista dal d.lgs. n. 276/2003.
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