Cassazione Civile, Ordinanza n. 19851/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente professionale sanitario, dipendente di una azienda sanitaria locale toscana e addetto a un ufficio con sede nel circondario di Arezzo, ha agito per ottenere l'accertamento del diritto ad essere assunto presso un'azienda sanitaria campana mediante mobilità volontaria extra-regionale ex art. 30 del d.lgs. 165/2001. Il Tribunale adito in primo grado si è dichiarato territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Salerno; il giudice di rinvio ha poi sollevato regolamento d'ufficio, ritenendo applicabile il foro esclusivo dei rapporti di pubblico impiego ex art. 413, comma 5, c.p.c. La parte ricorrente ha sostenuto, nelle difese ex art. 47, u.c., c.p.c., la competenza del giudice originariamente adito. La questione centrale del ricorso riguardava quindi l'individuazione del criterio di competenza territoriale applicabile alle controversie sul trasferimento per mobilità di un dipendente pubblico ancora in servizio presso l'amministrazione cedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, e ha disposto che la causa vi sia riassunta nel termine di legge ai sensi dell'art. 50 c.p.c. Ha escluso l'applicazione dei criteri residuali dell'art. 413, comma 7, c.p.c. e del criterio del rapporto "virtuale", ritenendo invece operante il foro esclusivo del pubblico impiego di cui al comma 5 dell'art. 413 c.p.c., poiché il lavoratore era ancora addetto a un ufficio situato nel circondario aretino al momento della proposizione del ricorso. Le spese della fase sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
la mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni realizza una cessione del contratto e non determina la cessazione del rapporto né la nascita di un nuovo rapporto di lavoro
competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto
costituisce foro esclusivo e inderogabile per le controversie di pubblico impiego, applicabile quando il dipendente sia ancora addetto all'ufficio alla data di proposizione della domanda
i criteri succedanei e residuali operano solo quando l'amministrazione datrice sia estranea al rapporto litigioso; non sono applicabili se il rapporto in essere con la PA cedente è parte del conflitto
richiamato per qualificare la mobilità come cessione del contratto sul lato soggettivo datoriale, senza estinzione del rapporto
consente di dichiarare la competenza del giudice territorialmente individuato
la causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro il termine di legge
richiamato per le scritture difensive depositate nella fase di regolamento di competenza
Cass. n. 11831/2002
precedente citato per affermare che il foro del comma 5 dell'art. 413 c.p.c. è esclusivo e inderogabile
Cass. n. 3111/2012
citata a supporto della finalità di prossimità e celerità del processo per il dipendente pubblico
Cass. n. 6458/2018
citata sul medesimo principio di funzionalità del foro del lavoro pubblico
Cass. n. 506/2019
citata sul medesimo principio di funzionalità del foro del lavoro pubblico
Cass., Sez. Un., n. 11043/2001
richiamata per il diverso criterio del rapporto di lavoro virtuale nelle pretese di assunzione o costituzione di un rapporto non ancora in essere, ritenuto però non applicabile alla mobilità
Cass. n. 16846/2016
citata per qualificare la mobilità volontaria come novazione soggettiva del lato datoriale
Cass. n. 24724/2014
citata per qualificare la mobilità volontaria come cessione del contratto
Cass., Sez. Un., n. 26420/2006
citata per la stessa qualificazione della mobilità come cessione del contratto
Cass. n. 29438/2022
citata in tema di criteri residuali dell'art. 413, comma 7, c.p.c. quando il datore sia estraneo al rapporto litigioso
Cass. n. 26067/2023
citata in tema di criteri residuali dell'art. 413, comma 7, c.p.c. quando il datore sia estraneo al rapporto litigioso
Cass. n. 11593/2008
citata per escludere che, nella cessione del contratto ex art. 30 d.lgs. 165/2001, il datore cedente sia estraneo al rapporto controverso
Cass. n. 162/2019
citata per evidenziare il collegamento funzionale tra rapporto in essere e rapporto da costituire
Cass. n. 27565/2020
citata per evidenziare il collegamento funzionale tra rapporto in essere e rapporto da costituire
Massime di principio
- Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la competenza territoriale è attratta dal foro esclusivo di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., individuato in base alla sede dell'ufficio cui il dipendente è addetto al momento rilevante.
- La mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 non determina la cessazione del rapporto di pubblico impiego né la costituzione di un rapporto nuovo e autonomo, ma integra una cessione del contratto con modificazione soggettiva del datore di lavoro.
- Quando il lavoratore agisce per ottenere il trasferimento per mobilità pur essendo ancora in servizio presso l'amministrazione cedente, non si applicano i criteri residuali dell'art. 413, comma 7, c.p.c., riservati ai casi in cui il datore di lavoro sia estraneo al rapporto controverso.
- Il criterio del rapporto di lavoro 'virtuale' per le domande di assunzione o costituzione di un rapporto non ancora esistente non si estende alle controversie sulla mobilità di un dipendente pubblico già in servizio presso una PA.
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