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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19873/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un ex dirigente di una società fallita, il quale aveva reso dimissioni per giusta causa dopo un accordo novativo del rapporto di lavoro sottoscritto in sede sindacale protetta. Il Tribunale aveva riconosciuto la giusta causa delle dimissioni per reiterati inadempimenti retributivi e contributivi della datrice, ma aveva ammesso al passivo solo in parte i crediti di lavoro, calcolando l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità supplementare sulla base di una RAL di euro 150.000, ritenuta effettivamente vigente e accettata al momento della cessazione, anziché sulla RAL di euro 260.000 invocata dal lavoratore in forza della clausola di favore dell'accordo novativo. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per preteso errore di percezione del contenuto probatorio relativo alla RAL base di calcolo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'accordo novativo e nella relativa clausola di favore; 3) violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia e/o motivazione sui criteri di calcolo delle indennità; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione in relazione alla domanda di demansionamento, sostenendo che il Tribunale avrebbe esaminato una fattispecie diversa da quella dedotta. La Corte ha ritenuto tutti i motivi infondati o inammissibili, osservando che il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito e dell'interpretazione del documento negoziale, attività non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che vi fosse travisamento della prova o violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il Tribunale aveva effettivamente esaminato l'accordo novativo e la clausola invocata, limitandosi però a darne un'interpretazione diversa da quella sostenuta dal ricorrente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il fatto storico era stato esaminato dal giudice di merito e la censura mirava solo a contestarne la valutazione. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che non vi era omessa pronuncia, poiché il decreto aveva deciso sul quantum delle indennità, e che la motivazione non era apparente o inesistente. Ha infine respinto il quarto motivo, precisando che non sussiste extrapetizione quando il giudice qualifichi giuridicamente i fatti dedotti senza alterare petitum e causa petendi; nel caso concreto il Tribunale aveva esaminato proprio la situazione lavorativa successiva alla novazione, escludendo il demansionamento sulla base delle prove testimoniali. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata attività difensiva del fallimento intimato, ma è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 98 e 99 L.F.

    individuano il rimedio dell'opposizione allo stato passivo nel procedimento concorsuale esaminato.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    consente il privilegio per i crediti di lavoro ammessi al passivo, inclusi l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità supplementare.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non consente di trasformare la censura in una rivalutazione del merito; la violazione degli artt. 115 e 116 è configurabile solo nei casi tipici indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre la mera contestazione dell'apprezzamento di merito o dell'interpretazione della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    è violato solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove o interpreti un documento negoziale.

  • art. 116 c.p.c.

    è violato solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi non legali o disattende prove legali; non quando selezioni il materiale probatorio o interpreti un documento.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo in assenza di qualsiasi statuizione su un capo di domanda o eccezione; non ricorre se il giudice decide, anche sinteticamente, sulla domanda proposta.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo se manca materialmente o è apparente/inesistente nei ristretti casi elaborati dalle Sezioni Unite.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimedio tipico della revocazione per errore di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non integra di regola un vizio di legittimità deducibile come violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c., ma può rilevare come errore di fatto ai fini della revocazione se ricorrono i relativi presupposti.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito esamini la prova prodotta e ne dia una lettura o valutazione diversa da quella prospettata dalla parte; in cassazione non è consentito utilizzare tali censure per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice, anche qualora la parte contesti l'apprezzamento o la conclusione tratta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una statuizione su una domanda o eccezione; non ricorre se la decisione, anche sintetica, affronti il capo controverso.
  • Non vi è extrapetizione quando il giudice si limiti a qualificare giuridicamente i fatti allegati e a valutarli diversamente dalla tesi di parte, purché restino immutati petitum e causa petendi.
  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale una richiesta sostanziale di rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoDirigentiImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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