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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05701/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autrice messaggi)

La controversia

Un soggetto aveva citato in giudizio la ex compagna chiedendo il risarcimento dei danni sostenendo che ella, dopo la fine della relazione sentimentale, lo avesse prima accusato ingiustamente di atti persecutori, provocando un intervento della polizia e un procedimento penale da cui egli era poi stato assolto, e poi lo avesse screditato presso amici e colleghi mediante email e messaggi su Facebook, con l’intento di isolarlo e danneggiarne la reputazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda per la parte relativa alla calunnia e l’aveva accolta per la diffamazione, liquidando un danno morale; la corte d’appello, invece, ha riformato integralmente la decisione ritenendo che i messaggi fossero stati inviati separatamente a singoli destinatari, in forma riservata, e che il contenuto non avesse valenza denigratoria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: omesso esame di fatti decisivi circa la reale circolazione dei messaggi e il loro contenuto non riservato; violazione degli artt. 595 c.p., 115 e 116 c.p.c. per avere escluso la diffamazione e la sussistenza del dolo, valorizzando impropriamente il diritto di critica; nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente sul difetto di diffusione a terzi e sul dolo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del contenuto dei messaggi e dei fatti, e in parte infondati, confermando che, quando la comunicazione è indirizzata a un solo destinatario, la diffamazione richiede la prova della volontà o quantomeno dell’accettazione del rischio di ulteriore diffusione del contenuto, prova non ravvisata nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva escluso la responsabilità risarcitoria per diffamazione. Ha ritenuto corretto l’apprezzamento della corte territoriale sia quanto alla mancanza dell’elemento oggettivo della comunicazione a pluralità di persone, sia quanto all’assenza di prova della consapevolezza o accettazione del rischio di diffusione da parte della mittente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per gli alterni esiti dei gradi di merito; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Per la diffamazione è richiesto il dolo generico, ma occorre comunque la presenza degli elementi oggettivi della comunicazione lesiva a più persone o della diffusione imputabile all’autore; non basta la mera espressione di disappunto o preoccupazione in un messaggio a destinatario unico.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ribadito che la ricostruzione dei fatti e la valutazione dei messaggi sono accertamenti di merito non riesaminabili in cassazione se sorretti da motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per censurare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione del contenuto dei messaggi e delle emergenze istruttorie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di nullità per motivazione è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente sulle ragioni dell’esclusione della diffamazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno da diffamazione, la ricostruzione dei fatti, la lettura del contenuto dei messaggi e la verifica della loro effettiva capacità lesiva costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua.
  • La diffamazione richiede, sul piano oggettivo, la comunicazione a una pluralità di destinatari oppure, quando il messaggio è inviato a un solo soggetto, la prova che l’autore abbia voluto o quantomeno accettato il rischio della ulteriore diffusione del contenuto lesivo da parte del destinatario.
  • L’utilizzo di un canale comunicativo privato, anche se tecnologicamente idoneo alla divulgazione, non consente di presumere automaticamente la diffusione del messaggio né di invertire l’onere della prova a carico del mittente; occorre sempre una verifica concreta delle circostanze del caso.
  • Ai fini della diffamazione il dolo è generico, ma la sua sussistenza deve essere desunta da elementi concreti; la mera manifestazione di delusione o preoccupazione personale, priva di consapevole attitudine denigratoria, non basta.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del contenuto espressivo dei messaggi o delle prove raccolte nel merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civileProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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