Cassazione Civile, Ordinanza n. 00476/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento per euro 11.448,68 relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, riferiti al periodo 1991-2006 e portati da due cartelle notificate nel 2006 e nel 2007. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo che il credito fosse estinto per prescrizione e che, in una lite del genere, la legittimazione passiva spettasse all'agente della riscossione, non all'ente impositore; di conseguenza ha dedotto la violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 e degli artt. 101, 102 e 106 c.p.c., assumendo che il concessionario, se del caso, avrebbe dovuto chiamare in causa l'ente creditore. Con il secondo motivo ha contestato la regolazione delle spese, chiedendo una nuova pronuncia per effetto dell'eventuale accoglimento del primo motivo. La Corte di cassazione ha però ritenuto tardivo il controricorso dell'agente della riscossione e, nel merito, ha rigettato il ricorso: ha affermato che, nelle opposizioni tardive recuperatorie contro l'iscrizione a ruolo aventi ad oggetto l'inesistenza del credito per omessa notificazione delle cartelle, anche per prescrizione, la legittimazione a contraddire spetta al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta; il concessionario è mero destinatario del pagamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato solo come conseguenza subordinata dell'eventuale accoglimento del primo e non come autonoma censura. È stata quindi confermata la decisione di merito, senza spese per il giudizio di legittimità per la tardività del controricorso, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha reputato infondato il primo motivo, in quanto la sentenza impugnata era conforme al principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui, nelle opposizioni tardive recuperatorie avverso l'iscrizione a ruolo in materia di crediti previdenziali, la legittimazione passiva appartiene al solo ente impositore, mentre l'agente della riscossione non è legittimato a contraddire sul merito della pretesa creditoria; il concessionario resta mero destinatario del pagamento. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non diretto contro una specifica statuizione, ma prospettato solo in via conseguenziale all'eventuale accoglimento del primo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la tardività del controricorso. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non applicabile quando non si deducono vizi formali dell'azione esecutiva, ma soltanto l'estinzione del credito per prescrizione; la norma non impone in tale caso la partecipazione dell'agente della riscossione come litisconsorte necessario.
nelle opposizioni tardive recuperatorie avverso l'iscrizione a ruolo in materia di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire spetta al solo ente impositore quale titolare della situazione sostanziale dedotta.
richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso contraddittorio necessario, ma non ritenuto decisivo alla luce del principio sulla legittimazione passiva del solo ente impositore.
non trova applicazione il litisconsorzio necessario nei confronti dell'agente della riscossione quando si contesta il credito per prescrizione nell'opposizione tardiva recuperatoria.
non impone al concessionario, nel caso esaminato, la chiamata in causa dell'ente impositore, perché il rapporto sostanziale è riferibile soltanto a quest'ultimo.
la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché formulata solo in via dipendente dall'eventuale accoglimento del primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale di deduzione della violazione di legge utilizzato per i motivi di ricorso.
l'agente della riscossione è qualificato come mero destinatario del pagamento, non titolare della pretesa sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è il parametro di calcolo dell'ulteriore importo richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nelle opposizioni tardive recuperatorie avverso l'iscrizione a ruolo in materia di crediti previdenziali, quando si deduce l'inesistenza del credito per omessa notificazione della cartella o per prescrizione, la legittimazione a contraddire spetta al solo ente creditore/impositore, in quanto unico titolare della situazione sostanziale controversa.
- L'agente della riscossione, in tali controversie, non è parte necessaria del giudizio sul merito della pretesa creditoria, ma mero destinatario del pagamento; pertanto non opera il litisconsorzio necessario nei suoi confronti.
- L'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 non trova applicazione quando la contestazione riguarda esclusivamente l'estinzione del credito per prescrizione e non vizi formali dell'azione esecutiva.
- Un motivo di ricorso formulato solo come conseguenza dell'eventuale accoglimento di un'altra censura, e non come autonoma critica a una specifica statuizione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La tardività del controricorso impedisce la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità e non consente di valorizzare le memorie depositate in relazione a quel controricorso tardivo.
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