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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12504/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. per omesso esame di una memoria inviata via PEC il 06/09/2024 alla Corte territoriale. Nella memoria si eccepiva l'estinzione per prescrizione dei reati commessi il 19/08/2016: si sosteneva che non poteva computarsi la sospensione dei termini disposta all'udienza del 05/12/2019 (per adesione del difensore ad astensione) in presenza dell'assenza dei testimoni, e si contestava altresì la legittimità del rinvio del 14/04/2020 richiamando la sentenza Corte cost. n.140/2021 in relazione all'art.83, comma 9, D.L. n.18/2020. Il ricorrente lamentava dunque grave lesione del diritto di difesa per il mancato esame della causa di estinzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la sospensione per adesione del difensore all'astensione opera indipendentemente dalla mancata comparizione dei testi e quindi la sospensione disposta il 05/12/2019 è legittima; il rinvio del 14/04/2020 è stato disposto ai sensi dell'art.83, comma 4, D.L. n.18/2020 (periodo 14/04/2020-11/05/2020), norma ritenuta costituzionalmente legittima, e non ricade nella fattispecie oggetto della sentenza n.140/2021; complessivamente le sospensioni calcolate (mesi otto e giorni diciassette) hanno impedito la prescrizione al momento della sentenza di secondo grado (la prescrizione del reato previsto dall'art.474 c.p. si è verificata solo il 05/11/2024). La Corte ha inoltre affermato che è inammissibile il ricorso che censuri l'omesso esame, in sede d'appello, di un motivo "ab origine" manifestamente infondato per carenza d'interesse. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a pagare alla Cassa delle ammende euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma invocata come base per il motivo di cassazione relativo alla nullità/violazione per omesso esame di atti/motivi; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e quindi non idoneo a fondare il ricorso.

  • art. 83, D.L. n. 18/2020, comma 4

    Il rinvio disposto nel periodo 14/04/2020-11/05/2020 è stato imputato a questa disposizione; la Corte ha ritenuto che tale comma sospenda i termini di prescrizione per il periodo indicato e sia costituzionalmente legittimo (richiamando la sentenza n.278/2020 della Corte costituzionale).

  • art. 83, D.L. n. 18/2020, comma 9

    La Corte ha precisato che la sentenza della Corte costituzionale n.140/2021 riguarda il comma 9 (rinvii per esigenze organizzative) e quindi è ininfluente rispetto al caso, che si fonda sul comma 4.

  • sistema di autoregolamentazione delle astensioni dell'Avvocatura (4 aprile 2007) e legge 12 giugno 1990, n.146

    La Corte ha ritenuto che l'adesione del difensore all'astensione, valutata in base al codice di autoregolamentazione e all'obbligo previsto dalla legge n.146/1990, determina la sospensione dei termini di prescrizione anche se, nelle stesse udienze, erano assenti i testimoni.

  • art. 474 c.p. (reato contestato)

    Il termine di prescrizione del reato in contestazione è stato valutato considerando le sospensioni: alla data della sentenza di secondo grado il reato non era ancora prescritto; la prescrizione è maturata successivamente (05/11/2024).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che, dichiarando l'inammissibilità del ricorso, non si instaura il rapporto processuale necessario per poter rilevare d'ufficio e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione verificatasi dopo l'appello).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per disporre il pagamento alla Cassa delle ammende, qui utilizzata per irrogare l'ammenda equitativamente fissata in euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 140 del 2021

    La sentenza riguarda specificamente l'art.83, comma 9, D.L. 18/2020 (rinvii per esigenze organizzative) ed è stata ritenuta non pertinente al caso in cui il rinvio fu disposto ai sensi del comma 4.

Massime di principio

  • L'adesione del difensore all'astensione dalle udienze sospende i termini di prescrizione anche se, nelle udienze interessate, sono assenti i testimoni: l'assenza dei testi non prevale sull'effetto sospensivo dell'astensione del difensore.
  • I rinvii disposti ai sensi dell'art.83, comma 4, D.L. n.18/2020 (periodo 09/03/2020-11/05/2020) devono essere computati ai fini della sospensione della prescrizione; le questioni connesse al comma 9 vanno valutate separatamente e la giurisprudenza costituzionale distingue le due ipotesi.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si fondi sull'omesso esame, in sede d'appello, di un motivo "ab origine" manifestamente infondato, per carenza d'interesse, perché l'eventuale riesame in sede di rinvio non produrrebbe esito favorevole.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non si instaura il rapporto processuale necessario per la rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo l'appello).
  • In caso di grave colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso il giudice può irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende oltre alla condanna alle spese.

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