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ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35480/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una lavoratrice, già in quiescenza, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento dei benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto nel periodo 1969-1985, ai fini della rivalutazione contributiva e della ricostruzione della posizione assicurativa. La Corte d'appello ha però riformato la decisione ritenendo decisivo il giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti, definito dalla Cassazione con ordinanza n. 5907 del 2014, che aveva rigettato la medesima domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 l. n. 638/1970, in ragione della mancata previa domanda amministrativa. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con due motivi connessi, la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e agli artt. 6 e 13 CEDU, sostenendo che il precedente giudizio si sarebbe concluso solo con una decisione in rito, relativa alla proponibilità della domanda per difetto di domanda amministrativa, e non con una pronuncia di merito sul diritto ai benefici amianto; quindi, secondo la ricorrente, quel precedente non avrebbe potuto spiegare efficacia di giudicato sostanziale preclusiva del nuovo giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha rilevato che, nel precedente giudizio definito con l'ordinanza n. 5907 del 2014, la Cassazione non si era limitata a una pronuncia processuale, ma aveva deciso la causa nel merito rigettando la domanda per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 l. n. 638/1970, fondata sulla mancata domanda amministrativa preventiva. Ha quindi affermato che tale decisione aveva natura di giudicato sostanziale e spiegava efficacia impeditiva nel nuovo giudizio avente ad oggetto la medesima pretesa previdenziale. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il precedente provvedimento avrebbe prodotto solo giudicato formale e non sostanziale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per negare l'efficacia preclusiva del precedente giudizio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicata come base del primo motivo per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicata come base del primo motivo per nullità processuale

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo per lamentare violazione del giusto processo

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati nel secondo motivo per contestare la preclusione derivante dal precedente giudicato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale con proposta

  • art. 47 l. n. 638 del 1970

    considerato dalla Corte norma che prevede una decadenza dall'azione di riconoscimento delle prestazioni previdenziali, qualificata come sostanziale e di ordine pubblico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La decisione della Corte di cassazione che, pronunciando nel merito, rigetti una domanda previdenziale per intervenuta decadenza dall'azione produce giudicato sostanziale e preclude la riproposizione della medesima pretesa tra le stesse parti.
  • La decadenza dall'azione per il conseguimento di prestazioni previdenziali ex art. 47 l. n. 638/1970 ha natura sostanziale e di ordine pubblico, sicché la successiva riproposizione di una domanda identica non elimina gli effetti decadenziali già maturati.
  • Ai fini della verifica del giudicato esterno, il giudice di legittimità può esaminare direttamente il contenuto della precedente pronuncia anche in assenza di allegazione o trascrizione da parte dei ricorrenti, quando il precedente provvedimento sia stato emesso dalla Corte di cassazione.
  • Non è meramente processuale la pronuncia che, pur originata da questioni di procedibilità, giunga a statuire sul difetto del diritto per decadenza sostanziale; in tal caso essa è idonea a spiegare efficacia preclusiva nel successivo giudizio sul medesimo rapporto.
  • rami":["Previdenza","Processo civile"],"materie":["Pensioni","Giudicato"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Giudicato","Decadenza"]}]}}EOF’s final JSON may be invalid because of embedded escaped braces? Let's ensure valid JSON only. Actually need raw JSON object. Output corrected below.}```json { "ricorrente": "lavoratrice pensionata che aveva chiesto il riconoscimento di benefici previdenziali per esposizione all'amianto", "resistente": "istituto nazionale della previdenza sociale", "ruolo_ricorrente": "lavoratore", "ruolo_resistente": "ente previdenziale", "motivo": "Una lavoratrice, già in quiescenza, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento dei benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto nel periodo 1969-1985, ai fini della rivalutazione contributiva e della ricostruzione della posizione assicurativa. La Corte d'appello ha però riformato la decisione ritenendo decisivo il giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti, definito dalla Cassazione con ordinanza n. 5907 del 2014, che aveva rigettato la medesima domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 l. n. 638/1970, in ragione della mancata previa domanda amministrativa. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con due motivi connessi, la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e agli artt. 6 e 13 CEDU, sostenendo che il precedente giudizio si sarebbe concluso solo con una decisione in rito, relativa alla proponibilità della domanda per difetto di domanda amministrativa, e non con una pronuncia di merito sul diritto ai benefici amianto; quindi, secondo la ricorrente, quel precedente non avrebbe potuto spiegare efficacia di giudicato sostanziale preclusiva del nuovo giudizio.", "risultato": "La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha rilevato che, nel precedente giudizio definito con l'ordinanza n. 5907 del 2014, la Cassazione non si era limitata a una pronuncia processuale, ma aveva deciso la causa nel merito rigettando la domanda per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 l. n. 638/1970, fondata sulla mancata domanda amministrativa preventiva. Ha quindi affermato che tale decisione aveva natura di giudicato sostanziale e spiegava efficacia impeditiva nel nuovo giudizio avente ad oggetto la medesima pretesa previdenziale. 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Ha rilevato che, nel precedente giudizio definito con l'ordinanza n. 5907 del 2014, la Cassazione non si era limitata a una pronuncia processuale, ma aveva deciso la causa nel merito rigettando la domanda per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 l. n. 638/1970, fondata sulla mancata domanda amministrativa preventiva. Ha quindi affermato che tale decisione aveva natura di giudicato sostanziale e spiegava efficacia impeditiva nel nuovo giudizio avente ad oggetto la medesima pretesa previdenziale. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.", "esito": "rigetto", "vincitore": "resistente", "normative_citate": [ { "nome": "art. 324 c.p.c.", "quote": "", "interpretazione": "richiamato dalla ricorrente per sostenere che il precedente provvedimento avrebbe prodotto solo giudicato formale e non sostanziale" }, { "nome": "art. 2909 c.c.", "quote": "", "interpretazione": "richiamato dalla ricorrente per negare l'efficacia preclusiva del precedente giudizio" }, { "nome": "art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", "quote": "", "interpretazione": "indicata come base del primo motivo per violazione di legge" }, { "nome": "art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.", "quote": "", "interpretazione": "indicata come base del primo motivo per nullità processuale" }, { "nome": "art. 111 Cost.", "quote": "", "interpretazione": "richiamato nel secondo motivo per lamentare violazione del giusto processo" }, { "nome": "artt. 6 e 13 CEDU", "quote": "", "interpretazione": "richiamati nel secondo motivo per contestare la preclusione derivante dal precedente giudicato" }, { "nome": "art. 380-bis c.p.c.", "quote": "", "interpretazione": "richiamato per la trattazione camerale con proposta" }, { "nome": "art. 47 l. n. 638 del 1970", "quote": "", "interpretazione": "considerato dalla Corte norma che prevede una decadenza dall'azione di riconoscimento delle prestazioni previdenziali, qualificata come sostanziale e di ordine pubblico" }, { "nome": "art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002", "quote": "", "interpretazione": "base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto" }, { "nome": "art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002", "quote": "", "interpretazione": "richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo" } ], "interpretazioni_generalizzate": [ "La decisione della Corte di cassazione che, pronunciando nel merito, rigetti una domanda previdenziale per intervenuta decadenza dall'azione produce giudicato sostanziale e preclude la riproposizione della medesima pretesa tra le stesse parti.", "La decadenza dall'azione per il conseguimento di prestazioni previdenziali ex art. 47 l. n. 638/1970 ha natura sostanziale e di ordine pubblico, sicché la successiva riproposizione di una domanda identica non elimina gli effetti decadenziali già maturati.", "Ai fini della verifica del giudicato esterno, il giudice di legittimità può esaminare direttamente il contenuto della precedente pronuncia anche in assenza di allegazione o trascrizione da parte dei ricorrenti, quando il precedente provvedimento sia stato emesso dalla Corte di cassazione.", "Non è meramente processuale la pronuncia che, pur originata da questioni di procedibilità, giunga a statuire sul difetto del diritto per decadenza sostanziale; in tal caso essa è idonea a spiegare efficacia preclusiva nel successivo giudizio sul medesimo rapporto." ], "rami": ["Previdenza", "Processo civile"], "materie": ["Pensioni", "Giudicato"], "sottomaterie": [], "istituti_giuridici": ["Giudicato", "Decadenza"] } ```

Come è indicizzato

MateriePensioniGiudicato
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

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