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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16087/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di tre delibere assembleari con cui un condominio aveva deliberato la sostituzione delle tubazioni dell’impianto di acqua calda e fredda dello stabile e, successivamente, la ratifica delle precedenti decisioni. La società proprietaria di un’unità immobiliare nel complesso sosteneva: a) l’annullabilità delle delibere per difetto di convocazione, perché, quale aggiudicataria dell’immobile all’asta, non sarebbe stata convocata alle assemblee; b) la nullità delle delibere per lesione della proprietà esclusiva, poiché i lavori avrebbero interessato la pavimentazione di box di proprietà individuale; c) in appello, la dedotta violazione dei criteri di riparto delle spese condominiali. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello della sola società, ritenendo che le opere consistessero in mera sostituzione di tubazioni esistenti, che non vi fosse prova della modifica dell’impianto originario, che la convocazione fosse comunque correttamente gestita in relazione ai tempi del trasferimento e della comunicazione della documentazione di proprietà, e che la questione relativa ai criteri di riparto fosse nuova in appello. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., sostenendo che la nullità per violazione dei criteri di riparto fosse rilevabile d’ufficio anche in appello e riproponendo i profili su proprietà esclusiva, convocazione e istruttoria; 2) violazione degli artt. 1123 c.c. e 2337 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per la pretesa erroneità della ripartizione delle spese e l’asserita irrilevanza della destinazione delle tubazioni a una sola palazzina; 3) violazione del d.m. 55/2014, per la liquidazione delle spese ritenuta eccessiva e per la contestazione del valore indeterminabile della causa; 4) violazione dell’art. 89 c.p.c., per asserite espressioni sconvenienti negli scritti difensivi del condominio. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto inammissibile la proposizione per la prima volta in appello del motivo di annullabilità fondato sulla violazione dei criteri di riparto, qualificandolo come domanda nuova; ha escluso che, nel caso concreto, si trattasse di nullità della delibera; ha confermato che le censure sulla proprietà esclusiva e sulla convocazione involgevano accertamenti di fatto non sindacabili in legittimità; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché dipendente dalla infondatezza del primo e comunque precluso dalla doppia conforme; ha rigettato il terzo motivo, ritenendo corretta la qualificazione della controversia come di valore indeterminabile nell’impugnazione di delibere condominiali e congrua la liquidazione delle spese; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la valutazione di sconvenienza delle espressioni difensive è rimessa al giudice di merito. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

La decisione

Ricorso rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione di merito favorevole al condominio, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. La motivazione centrale è che la doglianza sui criteri di riparto, introdotta solo in appello, era una domanda nuova inammissibile; inoltre, la pretesa lesione della proprietà esclusiva e il vizio di convocazione sono stati esclusi in fatto dai giudici di merito, con valutazioni non censurabili in sede di legittimità. Le censure sulle spese e sulle espressioni difensive sono state rispettivamente respinte o dichiarate inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Nell’impugnazione delle delibere assembleari, la proposizione per la prima volta in appello di un motivo di annullabilità fondato sulla violazione dei criteri di ripartizione integra domanda nuova e non è ammissibile.

  • art. 1123 c.c.

    Richiamato per sostenere la violazione dei criteri di riparto delle spese; la Corte non entra nel merito perché la questione era preclusa come domanda nuova in appello.

  • art. 2337 c.c.

    Ritenuto inconferente, perché norma attinente all’indivisibilità delle azioni nelle società per azioni e non pertinente alla materia condominiale.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    L’omesso esame del fatto decisivo è inammissibile quando ricorre una doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • d.m. 55/2014

    La liquidazione delle spese è stata ritenuta congrua in rapporto alla media complessità della causa e al suo valore indeterminabile.

  • art. 89 c.p.c.

    La valutazione circa la sconvenienza o offensività delle espressioni contenute negli atti di parte è rimessa al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nell’impugnazione delle delibere condominiali, il motivo che introduca per la prima volta in appello una specifica censura sull’allocazione delle spese o sui criteri di riparto è inammissibile come domanda nuova, salvo che si tratti di una diversa prospettazione del medesimo vizio già dedotto nei gradi precedenti.
  • La violazione dei criteri di riparto delle spese, se riferita alla concreta applicazione a una specifica delibera di spesa, non coincide necessariamente con una nullità della delibera, soprattutto quando non venga contestata la modifica generale e astratta dei criteri regolamentari.
  • In sede di legittimità non è censurabile la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito quando essa sia sorretta da motivazione coerente e compiuta, specie se la doglianza richiede una rivalutazione delle prove.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è precluso quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado sulla medesima ricostruzione fattuale.
  • Nelle cause di impugnazione di delibere condominiali, il valore della controversia è indeterminabile quando il vizio dedotto investe la validità della delibera nel suo complesso e non un importo specificamente determinato.
  • La valutazione sulla sconvenienza o offensività delle espressioni contenute negli atti difensivi appartiene al giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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