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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14923/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto a un'istanza di rimborso presentata da un medico specialista ambulatoriale per euro 23.740,26, corrispondenti alle ritenute Irpef operate dall'azienda sanitaria sulle somme rimborsate per spese di viaggio sostenute per raggiungere ambulatori situati in un Comune diverso da quello di residenza. In primo grado il ricorso del contribuente veniva rigettato, ritenendo imponibili solo i rimborsi di natura risarcitoria o quelli relativi a trasferte autorizzate. In appello la CTR accoglieva la domanda richiamando un orientamento di legittimità secondo cui tali rimborsi non sarebbero assoggettabili a ritenuta. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 51, commi 1, 2, 5 e 6, TUIR e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che i rimborsi per spese di accesso ai medici specialisti ambulatoriali avessero natura retributiva e dovessero quindi essere tassati, anche alla luce di precedenti risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate, affermando che le somme corrisposte per le spese di viaggio effettivamente sostenute dal medico per svolgere l'incarico fuori dal Comune di residenza hanno funzione di mero rimborso e ripristino patrimoniale, non sono assimilabili alla retribuzione e non sono imponibili ai sensi dell'art. 51 TUIR. Ha inoltre ricordato che i documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria non sono fonti del diritto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. È stata altresì esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 TUIR

    i rimborsi spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l'incarico svolto fuori dal Comune di residenza non concorrono alla formazione del reddito perché hanno natura restitutoria e non retributiva; la tassazione può riguardare solo ipotesi diverse, come rimborsi forfetari oltre i limiti di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 51, comma 5, TUIR

    il rimborso delle spese di trasferta può essere analitico, se collegato agli esborsi effettivamente sostenuti e documentati, oppure forfetario; solo nel secondo caso l'eventuale eccedenza concorre al reddito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48

    richiamato in giurisprudenza precedente per escludere l'assimilazione delle somme a retribuzione imponibile quando abbiano funzione di rimborso spese.

  • D.P.R. 29 settembre 1986, n. 917, art. 48

    richiamato in giurisprudenza precedente per affermare che i rimborsi spese di viaggio, se parametrati all'effettivo esborso, non sono soggetti a imposizione come reddito di lavoro.

Massime di principio

  • Le somme erogate a titolo di rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico fuori dal luogo di residenza, quando siano specificamente parametrate all'esborso e non riconosciute in modo forfetario, hanno natura restitutoria e non retributiva; pertanto non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
  • Ai fini fiscali, il criterio decisivo è la natura concreta dell'erogazione: il rimborso analitico di spese documentate resta fuori dal reddito, mentre il rimborso forfetario può assumere rilevanza impositiva nei limiti previsti dalla disciplina dell'art. 51 TUIR.
  • Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non costituiscono fonte del diritto e non possono prevalere sul dato normativo o sull'interpretazione giurisprudenziale consolidata.
  • Quando il motivo di ricorso si fonda sulla pretesa tassabilità di rimborsi spese, il giudice deve verificare se le somme siano collegate a un effettivo costo sostenuto dal prestatore oppure se integrino una componente della retribuzione; solo nel secondo caso sono imponibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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