Cassazione Civile, Ordinanza n. 35315/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una società, quale condomina e proprietaria di un terrazzo, aveva agito per ottenere l'accertamento della violazione dell'art. 7 del regolamento condominiale, deducendo che arbusti e fogliame provenienti da altre unità immobiliari si riversavano sul proprio terrazzo, e chiedendo anche la condanna del condominio al pagamento di un indennizzo/risarcimento. La Corte d'appello aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del condominio, ritenendo che delle violazioni dovessero rispondere i singoli condomini autori delle immissioni o, eventualmente, l'amministratore in proprio per omessa vigilanza. Con il ricorso per cassazione la società denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, n. 1, e 1131 c.c., sostenendo che il condominio fosse legittimato passivamente rispetto alla domanda relativa alla violazione del regolamento condominiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo carente di specificità rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il potere-dovere dell'amministratore di curare l'osservanza del regolamento non implica, di per sé, una legittimazione passiva del condominio a rispondere, in sede risarcitoria, delle violazioni commesse da singoli partecipanti. Ha inoltre osservato che non era stata dedotta una responsabilità del condominio per fatto illecito dell'amministratore ex art. 2049 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile per carenza di specificità rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato come base del procedimento camerale per la definizione accelerata del ricorso.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 380-bis per la trattazione in camera di consiglio nei casi di inammissibilità.
art. 1130, primo comma, n. 1, c.c.
L'amministratore ha il dovere di curare l'osservanza del regolamento di condominio, ma tale dovere non comporta automaticamente responsabilità del condominio per le violazioni dei singoli.
art. 1131, secondo comma, c.c.
La rappresentanza processuale dell'amministratore serve a facilitare l'evocazione in giudizio del condominio da parte dei terzi, senza trasformare il condominio in responsabile sostanziale delle violazioni imputabili a singoli partecipanti.
Non è stata dedotta una responsabilità del condominio per fatto illecito dell'amministratore; in mancanza di tale allegazione non può affermarsi una responsabilità automatica del condominio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La legittimazione processuale del condominio, rappresentato dall'amministratore, non coincide con una sua automatica legittimazione sostanziale a rispondere dei fatti illeciti o delle violazioni del regolamento commessi dai singoli condomini.
- L'obbligo dell'amministratore di curare l'osservanza del regolamento condominiale non trasferisce, senza specifica base normativa o allegazione di un autonomo illecito dell'organo, la responsabilità delle condotte dei partecipanti alla collettività condominiale sull'intero condominio.
- Ai fini del ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di un principio astratto non è sufficiente a superare una declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità.
- Per affermare la responsabilità del condominio per fatti dell'amministratore occorre dedurre e allegare in modo puntuale un titolo di imputazione, come la responsabilità ex art. 2049 c.c., non essendo sufficiente il solo richiamo ai doveri di vigilanza dell'amministratore.
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