Cassazione Penale, Sentenza n. 10708/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP (31/03/2022) per il reato di estorsione aggravata ex art. 629 c.p. in relazione all'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente contestava: 1) l'insufficienza e la valutazione errata delle intercettazioni e delle captazioni, che a suo avviso dimostrerebbero un intervento a favore del solo parente-vittima (atti di solidarieta' familiare) e non un ruolo di mediatore/intermediario nell'ambito dell'estorsione; 2) la mancata proporzione delle esigenze cautelari, atteso il decorso del tempo, l'assenza di fatti recenti che attestino pericolosita' attuale e la non partecipazione del ricorrente alla riscossione dei proventi estorsivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che, secondo costante giurisprudenza, chi interviene nelle trattative per la determinazione del beneficiario o dell'ammontare dell'estorsione e contribuisce consapevolmente al raggiungimento dello scopo illecito risponde del concorso in estorsione, salvo che l'intervento sia esclusivamente finalizzato a tutela della vittima per motivi di solidarieta' umana. Nel caso concreto la motivazione del Tribunale non e' stata ritenuta manifestamente illogica: le intercettazioni e le captazioni indicano un ruolo attivo del ricorrente nel suggerire ripartizioni delle somme, nell'interloquire con Torre e nell'autorizzare la vittima a rivolgersi ai Milone anche usando il suo nome; sono inoltre segnate condotte e collegamenti non occasionali (frequentazione con esponenti apicali, precedenti per reati di armi e violazione di misure di prevenzione, lamentele per prestiti non restituiti) che attestano attualita' e concretezza del pericolo. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati connessi alla criminalita' organizzata, non neutralizzata dalla sola durata temporale. Esito: ricorso rigettato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.; nessuna liberazione disposta.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato: va valutata la coscienza e la volonta' di contribuire all'evento delittuoso; applicato per affermare la responsabilita' dell'intermediario che concorre nel reato di estorsione.
art. 629 cod. pen.
Norma che punisce l'estorsione; la Corte conferma che il concorso nel reato ricomprende anche chi interviene nelle trattative per individuare beneficiari o somma estorta.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante relativa alla contiguita' con organizzazioni mafiose; ne deriva la maggiore gravita' del quadro indiziario e l'applicabilita' della speciale presunzione di pericolosita' cautelare.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulle intercettazioni citata nel quadro probatorio; la sentenza valorizza le risultanze captative come elementi indiziari idonei a fondare la misura cautelare, se interpretate in modo coerente.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola generale sulle esigenze cautelari; pero' subordinata alla disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3, ove applicabile.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti (tra cui quelli legati alla criminalita' organizzata); la Corte sottolinea che questa presunzione e' prevalente rispetto all'art. 274 c.p.p. e non viene disinnescata dal mero trascorrere del tempo, salvo prova contraria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese processuali in sede di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prescrive adempimenti in caso di mancata liberazione a seguito della pronuncia; la Corte ne dispone l'esecuzione.
Massime di principio
- L'intermediario che concorre nelle trattative finalizzate all'individuazione del beneficiario o alla determinazione della somma estorta puo' essere ritenuto responsabile del concorso in estorsione se agisce con consapevolezza e volonta' di contribuire allo scopo illecito.
- E' esclusa la responsabilita' per concorso in estorsione solo quando l'intervento dell'intermediario sia esclusivamente rivolto alla tutela della vittima e motivato da solidarieta' umana; il convincimento soggettivo della vittima circa la solidarieta' non e' determinante.
- Per i reati riconducibili alla criminalita' organizzata opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, c.p.p.): il semplice decorso del tempo non e' di per se' sufficiente a superarla; occorre fornire prove concrete e attuali che dimostrino la mancanza di pericolosita'.
- Le intercettazioni e le captazioni, se interpretate nel loro contesto e integrate da elementi di contiguita' personale (frequentazioni, precedenti, comportamenti successivi), possono costituire base idonea per la misura cautelare, salvo che emergano elementi che le rendano manifestamente illogiche.
- Per impugnare con successo una custodia cautelare in casi simili, la difesa deve dimostrare non solo alternative ricostruzioni dei fatti, ma offrire elementi probatori positivi che neutralizzino la presunzione di pericolosita' e attestino l'assenza di collegamenti attuali con l'organizzazione o la non partecipazione concreta alla spartizione dei proventi.
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