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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12473 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, sostenendo che il valore venale attribuito alle aree edificabili fosse eccessivo e non conforme ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5. Deduceva inoltre che alcune aree non fossero concretamente edificabili, perché soggette alla preventiva approvazione di convenzioni urbanistiche, prive di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o ricadenti in zona agricola con vincolo di rispetto stradale. Contestava anche la motivazione dell'avviso e sosteneva che il giudice tributario avrebbe dovuto disapplicare incidentalmente la deliberazione comunale che aveva fissato il valore delle aree, senza obbligare il contribuente a impugnarla davanti al giudice amministrativo.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale avevano rigettato le pretese della società. Nel giudizio di cassazione, tuttavia, la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, pagando integralmente quanto dovuto. Il Comune ha dichiarato di non opporsi all'estinzione del giudizio. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza esaminare nel merito i quattro motivi di ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5

    La norma disciplina la determinazione della base imponibile ICI per le aree fabbricabili, facendo riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, considerando caratteristiche, ubicazione, destinazione urbanistica, oneri di eventuale adattamento e prezzi medi di mercato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, comma 3, e 7, comma 5

    Il giudice tributario può conoscere incidentalmente delle questioni rilevanti per la controversia e può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, quando la loro validità incide sulla decisione, senza che sia necessariamente richiesta una preventiva impugnazione davanti al giudice amministrativo.

  • L. n. 2248 del 1865, art. 5, Allegato E

    Prevede il potere del giudice ordinario, e secondo il richiamo operato dalla disciplina tributaria anche del giudice tributario, di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo rilevante ai fini della decisione.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Impone l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi. In materia tributaria, la motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e i criteri utilizzati per la quantificazione della pretesa.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016

    Ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. Il pagamento integrale delle somme definite può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente a oggetto quei carichi.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può valutare incidentalmente la legittimità di una delibera comunale utilizzata per determinare il valore imponibile e, se necessario, disapplicarla ai fini della decisione, senza che il contribuente debba necessariamente impugnarla autonomamente davanti al giudice amministrativo.
  • Per la tassazione delle aree edificabili, la qualificazione urbanistica non determina automaticamente il valore imponibile: occorre considerare l'effettiva potenzialità edificatoria, i vincoli, la necessità di strumenti attuativi, il grado di urbanizzazione e le concrete condizioni di mercato.
  • Un avviso di accertamento relativo al valore di un'area deve indicare, almeno in modo comprensibile, i criteri e gli elementi utilizzati dall'amministrazione per quantificare il valore venale; la sola indicazione della superficie, dei dati catastali e del valore unitario può non essere sufficiente se non consente di ricostruire la valutazione.
  • Le porzioni di terreno ricadenti in zona agricola o gravate da vincoli che escludono o limitano l'edificabilità devono essere valutate distintamente e non possono essere automaticamente assoggettate al medesimo valore attribuito alle aree pienamente edificabili.
  • La definizione agevolata e il pagamento integrale del carico oggetto del processo possono rendere inutile la prosecuzione del giudizio, conducendo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere; in tale ipotesi il giudice può compensare le spese tra le parti.

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