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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35128/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società di telecomunicazioni a un dipendente già coinvolto in una precedente vicenda di licenziamento collettivo e reintegrazione giudiziale. Dopo il rientro in servizio presso una nuova sede, al lavoratore era stata contestata, tra l'altro, la mancata sottoposizione a visita medica di idoneità e un asserito rifiuto di prestare attività in un progetto aziendale; era stata anche irrogata una sospensione disciplinare di due giorni, non impugnata. La Corte d'appello aveva escluso la giusta causa perché non risultava provato un rifiuto di mansioni specificamente assegnate, pur negando che il licenziamento fosse ritorsivo, e aveva quindi dichiarato illegittimo il recesso con tutela reintegratoria e risarcitoria. In cassazione la società denunciava violazione degli artt. 2119 c.c. e 48 CCNL Telecomunicazioni, omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova documentale, sostenendo che il lavoratore avesse ricevuto formali disposizioni, orali e scritte, per svolgere una certa attività e che il suo rifiuto, insieme alla recidiva, integrasse grave insubordinazione e giusta causa. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, per la mancata ammissione di prova testimoniale su fatti ritenuti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile anche per la presenza di una doppia conforme, non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito. La società è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza della giusta causa di licenziamento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibili le censure di fatto.

  • art. 48 CCNL Telecomunicazioni

    invocato come parametro disciplinare per qualificare il comportamento come grave insubordinazione; non conduce ad accoglimento del ricorso.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dalla Corte territoriale e ritenuto correttamente applicato per valutare l'asserito rifiuto della prestazione come eccezione di inadempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non se si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o non rispetti la regola del prudente apprezzamento nei casi previsti; non basta lamentare una diversa ponderazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione riguarda l'erronea distribuzione dell'onere della prova tra le parti, non la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la censura richiede una nuova valutazione del materiale istruttorio; inoltre opera il limite della doppia conforme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e la riserva della motivazione.

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità, ove ne ricorrano i presupposti processuali.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato in tema di revocazione per errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di merito sulla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi: il controllo della Cassazione resta circoscritto alla correttezza giuridica del ragionamento e alla specifica individuazione di un errore rilevante ex art. 360 c.p.c.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre integra attività valutativa di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca a una prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a una regola legale di valutazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. concerne esclusivamente l'erronea ripartizione dell'onere probatorio e non la mera critica all'apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la censura, sotto la veste dell'omesso esame, mira in realtà a ottenere una nuova ricostruzione della vicenda fattuale; tale limite è ancora più stringente in presenza di doppia conforme, salvo specifica dimostrazione della diversità delle rationes decidendi di merito.
  • Quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso la giusta causa di licenziamento perché non provato il rifiuto del lavoratore di eseguire mansioni specificamente assegnate, la contestazione in cassazione che miri a sovvertire quell'accertamento fattuale è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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