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Sentenza

Sentenza n. 432/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 02352/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato due intimazioni di pagamento relative a prelievo supplementare latte, interessi e oneri di riscossione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (stazione creditoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare dell'azienda agricola aveva impugnato due intimazioni di pagamento notificate nel 2021, relative a prelievi supplementari latte, interessi e oneri di riscossione riferiti a diverse annate lattiere, deducendo anzitutto la prescrizione del credito e, inoltre, difetto di motivazione, mancata allegazione e mancata notifica delle cartelle, indeterminatezza del calcolo degli interessi, violazione della normativa europea e vizi dell'iscrizione a ruolo, anche con riferimento a compensazioni con premi PAC. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi della prescrizione. In appello AGEA ha chiesto l'ammissione di documenti, tra cui pronunce giudiziali e prove della notifica di precedenti intimazioni di pagamento, sostenendo l'interruzione della prescrizione. L'appellato ha riproposto i motivi non esaminati in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ammesso i documenti prodotti in appello da AGEA, rilevando che l'amministrazione non era stata costituita in primo grado e non risultava destinataria dell'ordinanza istruttoria del TAR; ha inoltre richiamato la necessità di ammettere comunque i documenti attestanti giudicati, per evitare il contrasto tra giudicati. Nel merito, ha ritenuto provati atti interruttivi della prescrizione del capitale, inclusi precedenti provvedimenti giurisdizionali e intimazioni di pagamento notificate nel 2013 e nel 2019. Ha distinto il termine ordinario decennale applicabile al capitale dal termine quinquennale applicabile agli interessi, ritenendo questi ultimi prescritti perché il quinquennio decorrente dalla notifica dell'intimazione del 2013 era maturato prima delle intimazioni del 2019. Ha quindi accolto l'appello limitatamente alla quota capitale e confermato la prescrizione degli interessi. Gli ulteriori motivi sono stati respinti: le intimazioni erano sufficientemente motivate e indicavano causali, annualità, capitale, interessi, cartelle e provvedimenti giudiziali; la mancata allegazione della cartella non impedisce di per sé la difesa quando la cartella sia stata notificata, mentre la mancata notifica della cartella rende illegittima l'intimazione; la censura sul calcolo degli interessi era generica e non erano stati indicati specifici errori; le contestazioni fondate sul contrasto con il diritto europeo avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro gli atti impositivi del prelievo, ormai consolidati; la censura sulle compensazioni PAC era priva di prova e specificità. La sentenza del TAR è stata parzialmente riformata, respingendo il ricorso di primo grado limitatamente alla quota capitale e confermandola quanto agli interessi. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    I limiti alla produzione di nuovi documenti in appello non impediscono l'ammissione dei documenti relativi a giudicati esterni; nel caso concreto, inoltre, l'amministrazione appellante non era stata costituita in primo grado e non aveva ricevuto l'ordinanza istruttoria.

  • artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La possibilità di revocazione per contrasto tra giudicati giustifica l'ammissione in appello dei documenti comprovanti la formazione del giudicato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta ai fini della fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Gli interessi costituiscono un'obbligazione autonoma e sono soggetti alla prescrizione quinquennale.

  • art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95

    Il termine breve previsto per le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione non si applica al credito statale per prelievo supplementare latte.

  • art. 10, comma 34, d.l. 49/2003

    L'esenzione dagli interessi è un incentivo collegato alla specifica procedura di rateizzazione e non è estensibile ai produttori che non vi abbiano aderito.

  • artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. 33/2009

    Le disposizioni richiamate non escludono in via generale gli interessi dovuti sul prelievo supplementare al di fuori della specifica disciplina applicabile.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le intimazioni soddisfano l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione delle causali, degli importi distinti tra capitale e interessi e degli atti presupposti; per gli ulteriori interessi è sufficiente il richiamo all'atto precedente e la quantificazione.

Massime di principio

  • Il credito relativo al prelievo supplementare latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, poiché il prelievo ha natura di misura patrimoniale per lo sforamento delle quote e non costituisce una prestazione periodica.
  • Il credito per gli interessi maturati sul prelievo supplementare è autonomo rispetto al capitale ed è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura o dalla fonte degli interessi.
  • Gli atti interruttivi della prescrizione fanno decorrere nuovamente il termine prescrizionale; il giudicato formatosi sui provvedimenti impositivi o sugli atti di compensazione costituisce elemento rilevante per la ricostruzione della sequenza interruttiva e deve poter essere fatto valere anche in appello.
  • L'intimazione di pagamento presuppone l'emissione e la notificazione della cartella di pagamento; se la cartella non è stata notificata, l'intimazione è illegittima. Se invece la cartella è stata notificata e non tempestivamente impugnata, l'intimazione può essere contestata soltanto per vizi propri.
  • La mancata allegazione della cartella all'intimazione non determina di per sé l'illegittimità dell'atto quando la cartella sia stata notificata e l'intimazione indichi gli elementi necessari a consentire la difesa, inclusi causali, annualità, importi distinti e atti presupposti.
  • La violazione del diritto dell'Unione incidente sull'atto impositivo del prelievo deve essere fatta valere tempestivamente contro tale atto; una volta consolidato l'atto impositivo, le successive intimazioni e gli atti esecutivi non possono essere contestati per vizi propri dell'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimentoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di motivazioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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