Sentenza n. 90/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. Reg. Ser. 6, n. Reg. Gen. -OMISSIS-, ritualmente notificata ai ricorrenti il 19.08.2022; d’ogni altro atto o fatto conseguente, connesso o collegato, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione relativa alla pavimentazione esterna in cubetti di porfido e alla realizzazione o sostituzione di due cancelli, con pilastri in cemento armato e spallette in muratura
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, deducendo: violazione dell'art. 27 d.P.R. 380/2001 per la mancata previa adozione di un ordine di sospensione dei lavori; erroneità dei dati catastali e difetto di istruttoria; violazione dell'art. 37 d.P.R. 380/2001 per l'omessa preventiva valutazione della sanabilità delle opere e per la pendenza di istanze di regolarizzazione; violazione degli artt. 3, 6 e 36 d.P.R. 380/2001, con travisamento dei fatti, sostenendo che la pavimentazione rientrasse nell'edilizia libera e che i cancelli fossero opere pertinenziali realizzabili senza permesso di costruire; violazione del d.P.R. 31/2017, assumendo che pavimentazione e cancelli fossero esenti dall'autorizzazione paesaggistica; violazione degli artt. 22, 31 e 37 d.P.R. 380/2001, sostenendo che, per opere soggette a SCIA o DIA, avrebbe dovuto applicarsi la sanzione pecuniaria anziché la demolizione; violazione del principio di proporzionalità; difetto di motivazione e di istruttoria, nonché carenza di interesse pubblico. Il Comune ha sostenuto la legittimità della repressione, evidenziando che gli interventi erano stati realizzati in area paesaggisticamente vincolata e in assenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto limitatamente alla pavimentazione in cubetti di porfido e ha annullato parzialmente l'ordinanza. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata previa sospensione dei lavori, poiché l'ordine di sospensione non costituisce presupposto di legittimità della demolizione. Ha escluso inoltre che l'amministrazione dovesse verificare preventivamente la sanabilità dell'abuso; nel caso concreto, peraltro, non è stata provata la presentazione della dedotta SCIA in sanatoria, essendo stata prodotta soltanto un'istanza di condono risalente al 1995. Quanto alla pavimentazione esterna, il Collegio ha ritenuto che essa rientrasse nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001 e fosse esente da autorizzazione paesaggistica ai sensi dei punti A.10 e A.12 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017; per tale parte, quindi, l'ordinanza è stata annullata. Quanto ai cancelli, il TAR ha ritenuto che la sostituzione con arretramento, la realizzazione di pilastri in cemento armato e di spallette in muratura costituissero un intervento diverso dalla mera manutenzione o sostituzione rispettosa delle caratteristiche preesistenti, non esente dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.13 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017. In area vincolata, l'art. 27 d.P.R. 380/2001 consente e impone la demolizione di tutti gli interventi realizzati sine titulo, anche se astrattamente riconducibili a opere soggette a SCIA e non a permesso di costruire. Sono state pertanto respinte le censure relative alla pretesa applicazione della sola sanzione pecuniaria. Il TAR ha respinto anche le doglianze sulla motivazione e sulla proporzionalità: l'ordine di demolizione è adeguatamente motivato dall'indicazione delle opere abusive, l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso edilizio è in re ipsa e la proporzionalità può rilevare, se del caso, nella fase esecutiva. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
L'art. 27, d.P.R. n. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice D.I.A., in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico.
La previa sospensione dei lavori non è presupposto di legittimità dell'ordine di demolizione; in area paesaggisticamente vincolata la demolizione è doverosa per tutti gli interventi realizzati senza titolo, anche se soggetti in astratto a SCIA o DIA.
Costituisce la base sanzionatoria dell'ordinanza di demolizione per le opere ritenute realizzate in assenza di permesso di costruire.
art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001
La posa di pavimentazioni e finiture di spazi esterni, nei limiti previsti dalla disposizione, rientra nell'attività di edilizia libera.
La dedotta pendenza di una SCIA in sanatoria non paralizza il potere repressivo; nel caso concreto, inoltre, la presentazione della SCIA non è stata provata.
d.P.R. 31/2017, art. 2 e Allegato A, punti A.10 e A.12
La pavimentazione esterna esaminata è stata ritenuta esente dall'autorizzazione paesaggistica.
d.P.R. 31/2017, Allegato A, punto A.13
Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno ... eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
L'esenzione paesaggistica non si applica a una sostituzione con arretramento del cancello accompagnata dalla costruzione di pilastri in cemento armato e spallette in muratura, quando l'intervento non rispetta le caratteristiche preesistenti.
Per l'ordine di demolizione è sufficiente l'indicazione puntuale delle opere abusive e dell'abusività, senza una specifica motivazione sull'interesse pubblico o sulle norme violate.
art. 2, Allegato A, d.P.R. 31/2017
Gli interventi tassativamente ricompresi nell'Allegato A sono esenti dall'autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle relative condizioni.
Massime di principio
- La mancata previa adozione dell'ordine di sospensione dei lavori non costituisce, di per sé, causa di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, poiché la sospensione non è un presupposto necessario del successivo esercizio del potere repressivo.
- L'ordine di demolizione può essere adottato senza una preventiva verifica d'ufficio della sanabilità dell'opera; la sanatoria costituisce una facoltà dell'interessato e la mera deduzione della sua astratta possibile ottenibilità non impedisce la repressione dell'abuso.
- In area paesaggisticamente vincolata, l'art. 27 d.P.R. 380/2001 impone la demolizione degli interventi edilizi realizzati senza titolo, anche quando, in assenza del vincolo, sarebbero astrattamente soggetti soltanto a SCIA o DIA e alla sanzione pecuniaria.
- La posa di pavimentazioni e finiture di spazi esterni rientrante nell'art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001 è attività di edilizia libera e, se ricompresa nei punti A.10 e A.12 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017, non richiede neppure autorizzazione paesaggistica.
- L'esenzione paesaggistica prevista dal punto A.13 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017 per cancelli e recinzioni non opera quando l'intervento non si limita alla manutenzione o sostituzione rispettosa delle caratteristiche preesistenti, ma comporta arretramenti e la realizzazione di nuovi pilastri o spallette.
- L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è adeguatamente motivato mediante la puntuale individuazione delle opere abusive; non richiede una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico, che nella repressione dell'abuso edilizio è implicito, mentre le esigenze di proporzionalità possono rilevare nella fase esecutiva.
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