Cassazione Civile, Ordinanza n. 13697/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti della società cedente perché aveva applicato il regime di sospensione d'imposta a cessioni effettuate in favore di soggetti che avevano rilasciato dichiarazioni d'intento rivelatesi false, in quanto privi dei requisiti di esportatori abituali. La società sosteneva di aver rispettato gli adempimenti previsti dall'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo ricevuto dichiarazioni formalmente regolari, e denunciava altresì che la CTR avesse omesso di considerare la correttezza formale delle dichiarazioni e l'irrilevanza degli elementi indiziari successivamente acquisiti dall'Amministrazione. La CTR, invece, aveva ritenuto che il cedente dovesse verificare con diligenza l'effettiva esistenza dei presupposti sostanziali per l'uso del regime di non imponibilità e che, nel caso concreto, vi fossero indici tali da mettere in allarme un operatore medio del settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di dichiarazioni d'intento ideologicamente false, la mera regolarità formale delle stesse non basta ad esonerare il cedente dall'obbligo di diligenza: se emergono elementi anche presuntivi idonei a far sospettare irregolarità, il cedente deve adottare tutte le ragionevoli misure di verifica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava, in sostanza, a contestare la valutazione di merito della CTR e l'insufficienza motivazionale, profili non più deducibili in cassazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata regolare costituzione della resistente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, primo comma, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
il regime di sospensione/non imponibilità IVA per cessioni in favore di esportatori abituali presuppone non solo la dichiarazione d'intento, ma anche la sua effettiva riferibilità a un soggetto che possieda sostanzialmente i requisiti richiesti dalla legge; se la dichiarazione è falsa e il cedente dispone di elementi idonei a sospettarlo, non può invocare la mera regolarità formale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR ha correttamente applicato il principio di diligenza gravante sul cedente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nel testo applicabile, non consente più un sindacato sull'insufficienza della motivazione o sulla rivalutazione del merito probatorio, sicché il motivo che tendeva a questo è stato dichiarato inammissibile
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato in relazione alla eventuale partecipazione della resistente all'udienza di discussione orale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nelle cessioni in sospensione d'imposta fondate su dichiarazioni d'intento, la tutela del cedente non deriva dalla sola correttezza formale della dichiarazione, ma richiede anche che egli non disponga di elementi obiettivi idonei a far sospettare la falsità della qualità di esportatore abituale del cessionario.
- Se la dichiarazione d'intento è ideologicamente falsa, il cedente risponde dell'IVA non assolta quando, sulla base di indizi anche presuntivi, avrebbe potuto e dovuto attivarsi con una verifica diligente mediante tutte le misure ragionevolmente esigibili.
- La verifica della sufficienza e significatività degli indizi che devono mettere in allarme l'operatore economico appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come mera rivalutazione del compendio probatorio.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito utilizzare il vizio di omesso esame per ottenere una nuova valutazione dell'apprezzamento probatorio o della sufficienza della motivazione del giudice di merito.
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