Cassazione Civile, Ordinanza n. 10297/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ASL)
La controversia
Una cooperativa che gestiva tre strutture riabilitative psichiatriche sosteneva che, per il periodo 2001-2007, l'azienda sanitaria locale avesse corrisposto rette giornaliere inferiori rispetto a quelle previste dalle leggi regionali richiamate e dal regolamento regionale, chiedendo la condanna al pagamento della differenza. La cooperativa deduceva di aver operato, sin dal 1997, su disposizione della ASL, che aveva inviato pazienti nelle strutture assumendosi il relativo onere economico. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta, ritenendosi insussistente un valido accreditamento/convenzionamento idoneo a fondare il diritto alle tariffe rivendicate. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione delle norme su accreditamento transitorio e provvisorio, sostenendo che le strutture dovessero essere qualificate come transitoriamente o provvisoriamente accreditate; 2) violazione di una norma regionale e dell'art. 2909 c.c., invocando il giudicato amministrativo; 3) ulteriore violazione delle norme sull'accreditamento, affermando che bastasse anche un accertamento per facta concludentia dei requisiti, non essendo necessario un previo formale rapporto convenzionale; 4) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dei doveri di correttezza e buona fede, sostenendo che, anche qualificando il rapporto come privatistico, esistesse una clausola implicita di adeguamento delle tariffe ai costi di mercato e richiamando anche la disciplina della revisione prezzi negli appalti pubblici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché, nel sistema del servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle prestazioni da parte di strutture private richiede un provvedimento amministrativo di accreditamento e, comunque, un accordo scritto con la ASL; non è sufficiente un rapporto di fatto o una conclusione per facta concludentia, anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio, e a maggior ragione ciò valeva nel caso concreto in cui la Corte di merito aveva accertato l'assenza perfino della convenzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso il giudicato esterno poiché le decisioni amministrative richiamate riguardavano l'autorizzazione a operare e non l'accreditamento. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per novità e difetto di specificità, e in parte infondato, poiché il richiamo a una clausola implicita di adeguamento delle tariffe ai costi di mercato e alla disciplina degli appalti pubblici era inconferente; in assenza di accreditamento, l'eventuale rapporto era comunque inidoneo a fondare il diritto all'adeguamento delle rette richiesto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, d.l. n. 347/1993 conv. in L. n. 724/1994
L'accesso al regime di accreditamento transitorio/provvisorio non consente di porre a carico della Regione oneri di erogazione in assenza di un provvedimento amministrativo e di un accordo scritto con la ASL.
art. 8-quater, commi 6 e 7, d.lgs. n. 502/1992
L'accreditamento per l'erogazione delle prestazioni sanitarie richiede un titolo amministrativo e non può essere sostituito da mere situazioni di fatto.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Gli accordi contrattuali con le strutture accreditate devono regolare volume delle prestazioni, requisiti del servizio e corrispettivi; non sono validamente configurabili accordi per facta concludentia.
artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923
I contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta a pena di nullità.
art. 24, comma 6, l.r. n. 8/2004
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della pretesa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
Invocato per dedurre il giudicato esterno, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la precedente decisione amministrativa riguardava l'autorizzazione e non l'accreditamento.
Richiamati per sostenere l'esistenza di una clausola implicita di adeguamento tariffario, ma la censura è stata ritenuta inconferente e in parte inammissibile.
Richiamati a sostegno della pretesa di adeguamento tariffario; la Corte ne ha escluso la decisività nel caso concreto.
art. 115 d.lgs. n. 163/2006
Ritenuto inconferente perché dettato per gli appalti pubblici e non applicabile alla fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel servizio sanitario nazionale, la struttura privata non può pretendere il pagamento di tariffe o differenze tariffarie dalla ASL in assenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e di un accordo scritto che disciplini prestazioni, limiti e corrispettivi.
- Il regime di accreditamento transitorio o provvisorio non elimina l'esigenza della forma scritta nei rapporti con la pubblica amministrazione: gli accordi non possono essere validamente desunti da comportamenti concludenti.
- Quando si invoca il giudicato esterno, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la specifica ratio della decisione precedente; se quella decisione ha riguardato un diverso presupposto giuridico, il motivo è inammissibile.
- La qualificazione del rapporto come privatistico non basta, di per sé, a fondare un diritto all'adeguamento unilaterale delle tariffe se mancano i presupposti normativi e contrattuali che legittimano la pretesa.
- Le censure nuove o formulate in modo generico, prive di specifica indicazione del contenuto dell'accordo e degli elementi da cui dedurre la volontà negoziale, sono inammissibili in cassazione.
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