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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17734/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (custode giudiziario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto del pubblico ministero che aveva liquidato alla società ricorrente, nominata custode giudiziario nell'ambito di un procedimento penale, la somma di euro 2.635,87 per 1.181 giorni di custodia di un trattore stradale e di 26 cubi di polietilene contenenti gasolio, a fronte di una richiesta di euro 615.805,53. La società ha proposto opposizione ex artt. 702 bis c.p.c., 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011, ma il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché il ricorso era stato notificato solo al Ministero della giustizia e non anche al pubblico ministero e all'imputato/indagato, ritenuti litisconsorti necessari; inoltre ha ritenuto di non poter integrare il contraddittorio perché la parte non aveva provato lo stato del procedimento penale e quindi non era verificabile se il segreto istruttorio fosse cessato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 102, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio; ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, perché il giudice avrebbe potuto e dovuto acquisire d'ufficio informazioni sullo stato del procedimento penale e sull'identità dell'indagato o imputato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando il principio secondo cui, in tema di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario nominato nel procedimento penale, se permane il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato l'opposizione non è proponibile; se invece il segreto è cessato, il giudizio deve vedere la partecipazione del pubblico ministero e dell'indagato/imputato quali litisconsorti necessari. Il Tribunale avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori officiosi previsti dal rito speciale per acquisire notizie sullo stato del procedimento penale e poi decidere, alternativamente, dichiarando l'improponibilità dell'opposizione oppure ordinando l'integrazione del contraddittorio. Perciò l'ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Rimedi contro il decreto di liquidazione; l'opposizione è proponibile solo quando non sussista più il segreto istruttorio e devono essere evocati i soggetti legittimati, compresi pubblico ministero e indagato/imputato se il segreto è cessato.

  • art. 102, comma 2, c.p.c.

    Se la controversia coinvolge litisconsorti necessari pretermessi, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio.

  • art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011

    Nel procedimento di opposizione a decreto di pagamento il giudice ha poteri istruttori officiosi e può acquisire informazioni sullo stato del procedimento penale e sul nominativo dell'indagato o imputato.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato come base processuale del ricorso introduttivo nel grado di merito.

Massime di principio

  • In materia di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliario nominato nel procedimento penale, la proponibilità del rimedio dipende dalla cessazione del segreto investigativo: se il segreto permane, l'opposizione non può essere utilmente introdotta; se il segreto è cessato, l'azione è proponibile ma deve coinvolgere tutti i litisconsorti necessari.
  • Quando il giudice rilevi la possibile mancanza di parti necessarie in un giudizio di opposizione a decreto di pagamento, non può arrestarsi a una declaratoria di inammissibilità se dispone di poteri istruttori officiosi per verificare lo stato del procedimento presupposto; deve prima acquisire le informazioni necessarie e poi scegliere tra improponibilità e integrazione del contraddittorio.
  • Nel giudizio di opposizione ai provvedimenti di liquidazione emessi nel procedimento penale, il pubblico ministero e l'indagato/imputato assumono la qualità di litisconsorti necessari ove il segreto sia cessato, poiché sono soggetti legittimati a interloquire e a impugnare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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