Cassazione Penale, Sentenza n. 06714/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma. La ricorrente deduceva, tra l'altro, l'inapplicabilità dell'art. 162-ter cod. pen., sostenendo di avere formulato una mera proposta risarcitoria non riconducibile a un'offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. cod. civ.; lamentava inoltre che la documentazione depositata successivamente al dispositivo dell'ordinanza non fosse stata considerata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: nel frattempo la misura cautelare era stata revocata a seguito della sentenza del Tribunale di Roma del 20.10.2025, che ha dichiarato che non si doveva procedere nei confronti della ricorrente perché il reato era estinto ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul requisito dell'attualità e concretezza dell'interesse ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (art. 568, comma 4, c.p.p.), osservando che in materia de libertate l'interesse non può essere meramente teorico. È stata disposta l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle Ammende, considerato che la revoca della misura è intervenuta dopo il deposito del ricorso e non si è configurabile colpa.
Norme richiamate
Riconosciuto come causa di estinzione del reato nel caso concreto: il Tribunale, successivamente, ha dichiarato estinto il reato ai sensi di questa norma, con conseguente inefficacia della misura cautelare e perdita dell'interesse ad impugnare.
Richiamati dall'ordinanza impugnata per sostenere che la proposta risarcitoria formulata dalla ricorrente non costituiva un'offerta reale ai sensi del codice civile, dunque non integrava la condizione prevista per l'applicazione dell'art. 162-ter nel caso concreto.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Applicato per valutare l'ammissibilità del ricorso: occorre che l'impugnante abbia un interesse concreto e attuale a rimuovere il pregiudizio derivato dal provvedimento impugnato; in mancanza di tale interesse l'impugnazione è inammissibile.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., Sent. n. 7931 del 16.12.2010, Rv. 249002)
Sez. U., Sent. n. 7931 del 16.12.2010 (Rv. 249002)
Principio che estende l'esame dell'attualità dell'interesse anche alle impugnazioni de libertate; solo un interesse pratico, concreto ed attuale legittima il ricorso, e l'interesse teorico all'"esattezza" del provvedimento non è sufficiente. Si precisa inoltre che la possibile futura azione di riparazione per ingiusta detenzione giustifica l'impugnazione solo per misure custodiali, non per misure non custodiali come il divieto di dimora.
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento cautelare richiede un interesse attuale e concreto: se, prima della decisione, la misura cautelare è resa inefficace o il procedimento si estingue, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- L'art. 162-ter cod. pen. estingue il reato se ricorrono le condizioni previste; la dichiarazione di estinzione comporta la perdita dell'utilità pratica dell'impugnazione dei provvedimenti cautelari adottati per quel reato.
- Una proposta risarcitoria semplice non sempre integra un'offerta reale ai sensi del codice civile; la qualificazione dell'atto come "offerta reale" è rilevante quando si invoca l'estinzione del reato ai sensi di norme che richiedono tale condizione.
- La regola dell'attualità dell'interesse (art. 568, comma 4, c.p.p.) si applica anche alle impugnazioni contro provvedimenti de libertate: l'interesse non può essere meramente teorico o accademico.
- L'esenzione dalle spese e dalle sanzioni può essere concessa quando la causa di inammissibilità sopravviene dopo il deposito del ricorso e non può essere imputata a colpa della parte ricorrente.
- Per le misure non custodiali (es. divieto di dimora) la prospettiva di una futura riparazione per ingiusta detenzione non costituisce di norma un interesse idoneo a rendere ammissibile l'impugnazione.
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