Cassazione Civile, Ordinanza n. 18794/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui una lavoratrice, già dipendente a tempo indeterminato di una società operante nel settore dei trasporti/mediazioni, aveva chiesto la consegna della busta paga del mese di aprile 2019. La società proponeva opposizione deducendo il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sostenendo che il contratto di lavoro era stato stipulato a Messina, sede legale della società, e che non poteva applicarsi il criterio del luogo di svolgimento della prestazione poiché la dipendente aveva cessato di lavorare alle sue dipendenze in data anteriore al ricorso monitorio per effetto di trasferimento di ramo d'azienda. La lavoratrice ricorreva per regolamento di competenza lamentando violazione e falsa interpretazione degli artt. 1326, 1327 e 1335 c.c. e dell'art. 413 c.p.c., oltre a vizio motivazionale e violazione dell'art. 2697 c.c.: deduceva che il documento prodotto in causa, denominato informativa delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ex d.lgs. n. 152/1997, non era un contratto di lavoro e non consentiva di provare la conclusione del contratto a Messina; mancava infatti la prova della proposta e accettazione in quel luogo, mentre era pacifico che la prestazione lavorativa fosse iniziata e si fosse svolta a Milazzo.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'informativa ex d.lgs. n. 152/1997 non potesse essere qualificata come contratto di lavoro, poiché il documento rinviava a un successivo contratto o comunque a un futuro rapporto, con funzione meramente informativa sulle condizioni applicabili. In assenza di un contratto scritto e non essendo possibile individuare con certezza il luogo di formazione del rapporto sulla base di tale documento, la Corte ha valorizzato la circostanza certa e non contestata dell'inizio della prestazione lavorativa a Milazzo, reputando che il rapporto fosse sorto per facta concludentia in quel luogo. Ne ha tratto la conseguenza che, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., era competente territorialmente anche il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. La sentenza del Tribunale che aveva declinato la competenza in favore di Messina è stata quindi cassata e la causa deve essere riassunta davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non vi fosse prova della conclusione del contratto nel luogo indicato dalla controparte.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione del contratto e all'inizio dell'esecuzione della prestazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di proposta e accettazione.
La Corte lo interpreta nel senso che, se il contratto di lavoro non è stipulato per iscritto e non è individuabile con certezza il luogo di costituzione del rapporto, è competente anche il giudice del luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul riparto dell'onere della prova circa il luogo di conclusione del rapporto.
L'informativa prevista dal decreto è qualificata come atto informativo e non come contratto di lavoro; non ha valore vincolante per dimostrare il luogo di stipulazione del rapporto.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, quando il contratto non risulti stipulato per iscritto e non sia possibile determinare con certezza il luogo di costituzione del rapporto, il criterio del luogo di inizio della prestazione lavorativa opera come criterio di collegamento alternativo.
- Un documento contenente le condizioni applicabili al rapporto di lavoro, redatto a fini informativi e rinviante a un successivo contratto o a un futuro rapporto, non equivale di per sé alla stipulazione del contratto di lavoro e non prova il luogo di conclusione del rapporto.
- Se l'unico dato certo è l'effettivo inizio della prestazione in un determinato luogo, il rapporto può ritenersi sorto per facta concludentia in quel luogo, con conseguente radicamento della competenza territoriale del giudice del lavoro ivi competente.
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