Cassazione Civile, Ordinanza n. 24659/2026 del 15/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica del valore e di liquidazione della maggiore imposta di registro emesso in relazione alla compravendita di terreni tra un venditore persona fisica e una società acquirente, con prezzo dichiarato di euro 60.000 e valore accertato in euro 316.000. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado, ritenendo tardiva la notificazione dell’atto di gravame perché effettuata oltre il termine lungo di impugnazione, applicato nella misura semestrale. L’Agenzia ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sul termine lungo di impugnazione, sostenendo che, per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, continuava ad applicarsi il termine annuale e non quello semestrale; ha inoltre richiamato le norme sul computo dei termini e sulla sospensione feriale. La resistente ha depositato memoria, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le difese svolte in tale sede perché depositate da parte non ritualmente costituita con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all’erronea applicazione del termine lungo semestrale: poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima dell’entrata in vigore della l. n. 69/2009, trovava applicazione il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo previgente. Considerato anche il periodo di sospensione feriale e la regola di proroga al primo giorno non festivo per la scadenza cadente di sabato, l’appello notificato il 4 marzo 2015 doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine lungo di impugnazione
Il termine lungo di impugnazione, nella versione novellata dalla l. n. 69/2009, si applica solo ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009; per quelli anteriori continua a valere il termine annuale previgente.
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, in relazione al computo e alla tempestività dell’impugnazione nel processo tributario.
art. 51, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato con riferimento ai termini di impugnazione nel processo tributario.
art. 58, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69
La Corte lo interpreta nel senso che la disciplina riduttiva del termine lungo opera solo per i giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della riforma.
art. 1, comma 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742
Nel testo previgente, la sospensione feriale dei termini processuali incide sul computo del termine lungo annuale.
art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132
È richiamato solo per evidenziare che la modifica alla sospensione feriale non era applicabile ratione temporis.
proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo
La regola di proroga si applica anche ai termini per il compimento di atti processuali svolti fuori udienza che scadono di sabato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È indicato come parametro del vizio dedotto in cassazione.
La Corte afferma che, nel procedimento camerale, la parte non ritualmente costituita con atto privo dei requisiti del controricorso non può svolgere ulteriori attività processuali dopo la scadenza del termine per il controricorso.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Richiamato dalla resistente per eccepire il difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, eccezione che la Corte non ha esaminato nel merito perché proposta da soggetto non ritualmente costituito.
Richiamato in relazione ai requisiti essenziali del controricorso nel rito camerale.
Richiamato in relazione ai limiti alla produzione documentale nel procedimento camerale.
art. 1, comma 1, lett. a), l. 31 agosto 2022, n. 130
È la base normativa del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c. che riduce il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi si applica solo ai giudizi di primo grado instaurati dopo l’entrata in vigore della l. n. 69/2009; il momento di proposizione dei successivi gradi è irrilevante.
- Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 resta applicabile il termine lungo annuale previgente, con computo della sospensione feriale secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
- Se la scadenza di un termine processuale cade di sabato, opera la proroga al primo giorno non festivo successivo anche per gli atti compiuti fuori udienza.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la parte che non abbia depositato un controricorso ritualmente qualificabile e completo dei requisiti essenziali non può svolgere ulteriori attività processuali successive alla scadenza del relativo termine.
- La tempestività dell’impugnazione deve essere valutata avendo riguardo alla disciplina transitoria applicabile al giudizio introduttivo, non alla data della sentenza impugnata o del grado successivo.
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