Cassazione Civile, Ordinanza n. 03388/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di finanza su un periodo d'imposta, l'Amministrazione finanziaria notificava a due società un avviso di accertamento ai fini IRES, contestando l'indebita deduzione, da parte della consolidante, degli accantonamenti per trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori, ritenuti eccedenti il limite consentito. I giudici di merito respingevano i ricorsi delle società ritenendo applicabile al TFM degli amministratori il rinvio dell'art. 105 t.u.i.r. all'art. 2120 c.c., con conseguente soggezione alle limitazioni previste per il TFR dei lavoratori subordinati. Le società ricorrevano per cassazione deducendo violazione dell'art. 105 t.u.i.r. in relazione all'art. 12 preleggi e agli artt. 2120 e 2389 c.c., sostenendo che il limite di deducibilità non dovesse essere ricavato dall'art. 2120 c.c., norma riferita al lavoro subordinato, ma dalla disciplina del compenso degli amministratori e dalla volontà delle parti; inoltre richiamavano il verbale assembleare che quantificava annualmente il TFM. L'Ufficio eccepiva anche l'inammissibilità per asserita novità della questione, eccezione rigettata dalla Corte perché la norma evocata dall'Ufficio nel ricorso non risultava effettivamente dedotta dalle ricorrenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso delle società, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo l'originario ricorso introduttivo delle contribuenti e annullando l'avviso di accertamento. Ha affermato che, in mancanza di una norma che imponga di applicare al TFM degli amministratori le regole del TFR dei lavoratori dipendenti, non è utilizzabile l'art. 2120 c.c. per limitarne la deducibilità. In coerenza con la propria giurisprudenza, ha ribadito che gli accantonamenti per TFM degli amministratori sono deducibili per competenza solo se il relativo trattamento risulta da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e con importo determinato; in difetto opera il principio di cassa ex art. 95, comma 5, t.u.i.r. Nel caso concreto, poiché l'Ufficio aveva già riconosciuto nell'avviso la sussistenza dell'atto scritto anteriore e la specificazione dell'importo, non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa è stata decisa nel merito a favore delle società. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
La deducibilità degli accantonamenti per trattamento di fine mandato degli amministratori va ricondotta al regime fiscale del reddito d'impresa e non consente, in assenza di specifica previsione, l'applicazione automatica delle regole del TFR dei lavoratori subordinati.
art. 12 preleggi
È richiamato dalle ricorrenti per sostenere che l'interpretazione della norma tributaria non consenta un'estensione analogica dell'art. 2120 c.c. a una fattispecie diversa da quella del lavoro subordinato.
La Corte esclude che sia applicabile al trattamento di fine mandato degli amministratori, non essendovi una norma che imponga alle società di accantonare tali quote secondo le regole del TFR dei dipendenti.
È richiamato dalle ricorrenti come parametro per individuare il limite di deducibilità sulla base della volontà assembleare e della determinazione del compenso degli amministratori.
art. 17, comma 1, lett. c), t.u.i.r.
In combinato con l'art. 105 t.u.i.r., consente la deduzione per competenza delle quote accantonate per il TFM se il trattamento è previsto da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e con importo determinato.
In mancanza dei presupposti per la deduzione per competenza, trova applicazione il principio di cassa, con deducibilità dei compensi degli amministratori nell'esercizio in cui sono corrisposti.
La Corte decide nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- Gli accantonamenti per trattamento di fine mandato degli amministratori non sono automaticamente assoggettati al limite quantitativo previsto per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, salvo una specifica previsione normativa.
- Ai fini della deducibilità per competenza del TFM degli amministratori, è necessario che il relativo trattamento sia previsto da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e che l'importo sia specificamente determinato.
- In assenza dei requisiti per la deduzione per competenza, i compensi e i trattamenti degli amministratori seguono il criterio di cassa, con deducibilità nell'esercizio in cui sono effettivamente corrisposti.
- Quando i fatti rilevanti per la decisione risultano già accertati e non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- L'eccezione di inammissibilità per novità della questione non può essere accolta se la norma asseritamente introdotta per la prima volta non risulta effettivamente dedotta nel motivo di ricorso.
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