Parere n. 1026/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, proposto dalla sig.ra Antonella Petrosino;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e del D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, relativi alla formazione iniziale degli insegnanti e all'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato il D.M. n. 249 del 2010, nella parte concernente l'introduzione del Tirocinio Formativo Attivo e la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti, ritenendo non adeguatamente considerata la posizione di coloro che avevano già conseguito titoli riconosciuti e valutati dall'amministrazione ai fini dell'insegnamento. Ha inoltre impugnato il D.M. n. 42 del 2009, che, in attuazione dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, consentiva per il biennio 2007-2008 e 2008-2009 l'inserimento in coda nelle graduatorie di altre province, anche a prescindere dal punteggio maturato. Il Ministero aveva eccepito la parziale tardività del ricorso e la mancata notificazione ad almeno un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La Sezione aveva richiesto una relazione istruttoria integrativa sulla data di notificazione del ricorso, senza ricevere riscontro. Esaminati gli atti, la Sezione ha ritenuto decisiva l'assenza di prova che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria e che fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento concreto di collocamento deteriore, successivamente impugnato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo nel senso dell'inammissibilità del ricorso. I decreti ministeriali impugnati sono stati qualificati come atti generali che disciplinano la formazione iniziale degli insegnanti e le procedure di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Secondo il principio generale richiamato, gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata; quando invece la lesione è potenziale e dipende dall'applicazione dell'atto, occorre attendere l'adozione dell'atto applicativo lesivo. In materia di lex specialis di una procedura concorsuale, il ricorrente deve inoltre presentare domanda di partecipazione e impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione, eventualmente con motivi aggiunti. Nel caso concreto, le contestate previsioni incidevano solo potenzialmente sul posizionamento in graduatoria, la cui effettiva portata pregiudizievole sarebbe stata conoscibile soltanto dopo la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti. Non risultando né la partecipazione alla procedura né l'adozione e l'impugnazione di un provvedimento di collocamento deteriore, è mancato l'interesse concreto e attuale a ricorrere. La Sezione ha aggiunto che il D.M. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in seguito al precedente parere dell'11 maggio 2011 sul ricorso n. 426/2010, adottato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011.
Osservazioni
Interesse a ricorrere e atti generali
Gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando le loro disposizioni ledono immediatamente le posizioni soggettive dei destinatari. Se la lesione è solo potenziale e dipende da un successivo atto applicativo, l'interesse a ricorrere sorge soltanto con l'adozione di tale atto.
Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo
Quando l'atto generale costituisce la lex specialis di una procedura concorsuale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione, anche mediante motivi aggiunti.
D.M. n. 249 del 2010
Le censure relative all'introduzione del Tirocinio Formativo Attivo e alla valorizzazione dei titoli pregressi non dimostrano una lesione immediata, poiché non risulta l'adozione di un provvedimento concreto lesivo della posizione della ricorrente.
D.M. n. 42 del 2009
Le disposizioni sull'inserimento in coda nelle graduatorie di altre province potevano incidere soltanto potenzialmente sul posizionamento della ricorrente. Non risultano la presentazione della domanda, la valutazione dei titoli o l'adozione di un provvedimento di collocamento deteriore.
Annullamento precedente del D.M. n. 42 del 2009
Il D.M. n. 42 del 2009 risultava già annullato in parte qua in seguito al precedente parere della Sezione dell'11 maggio 2011 sul ricorso n. 426/2010, adottato dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina legislativa sull'inserimento in coda.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971
È richiamato in relazione alla notificazione del ricorso straordinario ad almeno un controinteressato.
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto del parere.
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006
Ha previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente e la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento.
art. 2, comma 416, legge n. 244/2007
Costituisce la base legislativa richiamata dal D.M. n. 249 del 2010 per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti.
art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009
Ha previsto la disciplina interpretativa relativa all'inserimento in coda nelle graduatorie di altre province; tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale.
art. 3 Costituzione
La Corte costituzionale ha ritenuto violato il principio di uguaglianza dalla disciplina retroattiva e derogatoria dell'inserimento in coda.
art. 120, primo comma, Costituzione
È richiamato quale parametro connesso alla libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, ostacolata indirettamente dalla disciplina derogatoria dell'inserimento in coda.
sentenza Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134/2009, ritenendo che la disposizione avesse portata innovativa e retroattiva e introducesse una disciplina eccentrica rispetto alla regola dell'inserimento a pettine.
D.M. 10 settembre 2010, n. 249
Disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti e introduce il Tirocinio Formativo Attivo.
D.M. 8 aprile 2009, n. 42
Disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009-2011; la parte relativa all'inserimento in coda è stata ritenuta illegittima e già annullata.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 aprile 2018, n. 4
È richiamata per il principio secondo cui, in presenza di una lex specialis lesiva, il ricorrente deve partecipare alla procedura e impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione.
Massime di principio
- Gli atti generali e i regolamenti sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e attuale; se la lesione è meramente potenziale, l'interesse a ricorrere sorge con l'adozione dell'atto applicativo concretamente lesivo.
- Quando un atto generale costituisce la lex specialis di una procedura concorsuale, il soggetto che intende contestarlo deve presentare domanda di partecipazione e deve impugnare l'atto applicativo che determina in concreto la lesione della sua posizione.
- Una previsione che incide soltanto potenzialmente sul punteggio o sul posizionamento in graduatoria non determina, di per sé, un interesse concreto e attuale a ricorrere, se non risultano la partecipazione alla procedura, la valutazione dei titoli e un effettivo collocamento deteriore.
- La sopravvenuta eliminazione dall'ordinamento della disciplina regolamentare già annullata in parte qua costituisce, unitamente all'assenza di una lesione concreta, un ulteriore elemento ostativo alla decisione favorevole sul ricorso.
Impugnazione di atti generali sulla formazione degli insegnanti e sulle graduatorie a esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Sono stati impugnati una nota direttoriale, il D.M. n. 249 del 2010, sulla formazione iniziale degli insegnanti e sul Tirocinio Formativo Attivo, e il D.M. n. 42 del 2009, sull'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento.
Premesse procedurali
L'amministrazione aveva segnalato la possibile tardività parziale del ricorso e la mancata notificazione ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971, concludendo comunque per l'infondatezza nel merito. La Sezione aveva richiesto una relazione istruttoria integrativa sulla data di notificazione del ricorso e su ogni altro elemento utile, ma l'amministrazione non ha fornito riscontro.
La Sezione ha ritenuto non necessario proseguire l'istruttoria, reputando gli atti sufficienti per definire il ricorso in rito.
Contenuto degli atti impugnati
Il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007. La ricorrente ha contestato, in particolare, l'introduzione del Tirocinio Formativo Attivo, caratterizzato da frequenza obbligatoria ed esame finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009-2011. La contestazione riguardava la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di altre province in coda all'ultima posizione della III fascia, senza riconoscimento della posizione derivante dal punteggio maturato.
Quadro normativo e giurisprudenziale
L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 ha previsto un piano triennale per l'assunzione di personale docente e la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, allo scopo di affrontare il precariato storico e stabilizzare gli organici scolastici.
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando producono una lesione immediata. In mancanza di una lesione attuale, l'interesse a ricorrere nasce soltanto con l'atto applicativo che concretizza il pregiudizio.
È stato inoltre richiamato il principio affermato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 4 del 26 aprile 2018: quando l'atto generale costituisce la lex specialis di una procedura concorsuale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione e impugnare l'atto applicativo lesivo, anche mediante motivi aggiunti.
Valutazione sull'interesse a ricorrere
Nel caso concreto, le disposizioni censurate non impedivano l'inserimento in graduatoria e non avevano carattere espulsivo. Esse potevano incidere soltanto sul posizionamento degli aspiranti, la cui effettiva portata pregiudizievole sarebbe stata conoscibile dopo la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri partecipanti.
Non risultava dagli atti:
- che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria;
- che i suoi titoli fossero stati valutati;
- che fosse stato adottato un provvedimento di collocamento deteriore;
- che tale eventuale provvedimento fosse stato impugnato.
La ricorrente aveva quindi concentrato le proprie censure esclusivamente sugli atti generali e sulle regole di attribuzione del punteggio, senza dimostrare la partecipazione alla procedura e la concreta lesione della propria posizione. È mancato, pertanto, l'interesse concreto e attuale richiesto per la proposizione del ricorso straordinario.
Rilevanza del precedente annullamento del D.M. n. 42 del 2009
La Sezione ha osservato, inoltre, che il D.M. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in seguito al precedente parere dell'11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010.
Quel precedente aveva dato applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2011, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, aggiunto dalla legge di conversione n. 167 del 2009. La Corte aveva ritenuto che la disposizione, pur presentandosi come norma di interpretazione autentica, avesse carattere innovativo e retroattivo e introducesse una disciplina eccezionale e temporanea, derogatoria rispetto alla regola dell'inserimento a pettine.
La Corte aveva inoltre ritenuto che tale disciplina fosse in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e potenzialmente lesiva della libera circolazione delle persone sul territorio nazionale tutelata dall'art. 120, primo comma, della Costituzione. Secondo il precedente parere della Sezione, eliminata la norma legislativa illegittima, restava applicabile la regola dell'inserimento a pettine, con conseguente illegittimità delle disposizioni regolamentari attuative.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, principalmente per carenza di interesse concreto e attuale a ricorrere. La lesione dedotta era soltanto potenziale e non risultava collegata a un concreto provvedimento applicativo sfavorevole.
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