Cassazione Civile, Ordinanza n. 07887/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un Comune aveva agito per ottenere la restituzione di una parte delle indennità di funzione corrisposte a un ex sindaco, assumendo che, essendo questi un lavoratore dipendente che non aveva chiesto l'aspettativa, l'indennità dovesse essere dimezzata ex lege. Il tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova del pagamento e per indeterminatezza della quantificazione. La corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del Comune, rilevando che la giunta aveva già fissato l'indennità con una delibera del 2000 applicando sia una riduzione discrezionale sia la riduzione obbligatoria per il lavoro subordinato, e che l'interessato aveva ammesso di aver percepito somme con una sola decurtazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente attribuito efficacia retroattiva a una delibera del 2005, sicché i compensi percepiti in base alla precedente delibera del 2000 sarebbero stati legittimi fino alla nuova approvazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur rilevando che alcuni riferimenti normativi della sentenza d'appello non erano corretti, ha ritenuto comunque esatto il risultato finale: la diminuzione obbligatoria dell'indennità per i lavoratori dipendenti discende direttamente dalla legge ed era applicabile già dal 13 ottobre 2000, quindi nei periodi in cui il ricorrente aveva svolto la carica; la delibera del 2005 non aveva efficacia retroattiva, ma non era nemmeno necessaria per fondare la riduzione. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, a pagare una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., e a versare euro 2.000 alla cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 82, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
"Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa"
la riduzione dell'indennità per i lavoratori dipendenti è una previsione legale obbligatoria, operante per il periodo di vigenza della norma e indipendentemente da ulteriori delibere comunali
art. 23, comma 11, legge n. 265/2000
la Corte precisa che qui si colloca la disciplina della possibilità di incremento o riduzione discrezionale dell'indennità, non nell'art. 82, comma 11, TUEL
la Corte osserva che il decreto non prevede il dimezzamento dell'indennità del sindaco, ma disciplina le indennità di vicesindaci e assessori
richiamato per la proposta di definizione accelerata della lite
richiamato per la memoria illustrativa depositata dal ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendone i presupposti, comporta il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata e di euro 2.000 alla cassa delle ammende
utilizzato, come modificato dal d.m. n. 147/2022, per la liquidazione delle spese di lite
richiamato come modifica del d.m. n. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese
Massime di principio
- La riduzione dell'indennità spettante a un amministratore locale lavoratore dipendente, quando prevista direttamente dalla legge, opera automaticamente nel periodo di vigenza della disposizione e non richiede una specifica delibera comunale che la renda efficace.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando la censura investe una pretesa retroattività di un atto amministrativo che, nella sostanza della decisione di merito, non è stata posta a fondamento della condanna, essendo il decisum sorretto da una regola legale già vigente.
- La correttezza della qualificazione giuridica e del risultato finale prevale sull'eventuale inesattezza di singoli richiami normativi della sentenza impugnata, se la decisione resta comunque conforme a diritto.
- Quando il destinatario di un'indennità ridotta per legge abbia percepito somme maggiori per mancata applicazione della riduzione obbligatoria, l'importo indebitamente percepito può essere richiesto in restituzione.
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