Cassazione Penale, Sentenza n. 10262/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Antonov ha proposto un incidente di esecuzione volto a sollevare un presunto conflitto di competenza con una decisione di altro giudice e a ottenere la revoca della decisione per una presunta violazione del principio ne bis in idem. In Cassazione deduce due motivi di rito: 1) violazione dell'art. 666 c.p.p. per mancato contraddittorio e mancata notifica al tutore; 2) violazione dell'art. 127 c.p.p. e dell'art. 221, comma 9 del D.L. 34/2020 per il diniego della partecipazione del difensore tramite la piattaforma Teams.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la procedura del giudice di merito, richiamando l'art. 667, comma 4 c.p.p. (provvedimento assunto senza formalità, comunicabile e opponibile entro 15 giorni con instaurazione del contraddittorio). Ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato la qualità di tutore né richiesto espressamente la notifica al tutore; l'istanza manoscritta non dimostrava tale richiesta. Quanto alla partecipazione mediante Teams, la norma emergenziale (art. 83 D.L. 18/2020) si applica solo dal 9 marzo 2020 e quindi non era applicabile all'udienza del 9 febbraio 2020. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente per vizio di contraddittorio; la Corte non ha ritenuto fondata la censura in assenza di prova che fosse stata richiesta la notifica al tutore.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che il giudice può decidere con ordinanza senza formalità quando sussiste dubbio di identità dell'imputato; l'ordinanza è comunicata e opponibile nei 15 giorni successivi con instaurazione del contraddittorio.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla partecipazione del difensore; la Corte ha ritenuto la censura non fondata per motivi di temporalità delle norme emergenziali.
art. 221, comma 9 del D.L. 34/2020
Invocato dal ricorrente ma non decisivo; la Corte ha invece fatto riferimento alla normativa emergenziale di marzo 2020 per escluderne applicazione retroattiva all'udienza del 9 febbraio 2020.
art. 83, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)
La Corte ha precisato che la disciplina per le udienze a distanza si applica a far data dal 9 marzo 2020, quindi non poteva essere invocata per udienze celebrate anteriormente.
Applicato per la determinazione della sanzione pecuniaria (somma da versare alla Cassa delle Ammende) a carico del ricorrente per il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Se si lamenta la mancata notifica a un tutore o a una figura assimilata, è necessario aver previamente indicato formalmente tale qualità e aver richiesto espressamente la notifica nei modi previsti.
- Le norme emergenziali che disciplinano la partecipazione a distanza (es. D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020) si applicano solo dal momento della loro entrata in vigore; non sono invocabili per udienze celebrate anteriormente.
- Le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 667 c.p.p. possono essere adottate senza formalità; esse sono comunicabili e opponibili entro 15 giorni con instaurazione del contraddittorio: quindi le impugnazioni devono rispettare termini e modalità specifici.
- Le censure di rito in Cassazione che non dimostrano adeguatamente il difetto procedurale o la violazione dei diritti sostanziali sono spesso dichiarate inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per evitare l'inammissibilità, le istanze devono essere chiare, complete e coerenti: istanze manoscritte o poco chiare circa le richieste di notifica o la qualità delle parti rischiano di non essere accolte.
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