Cassazione Civile, Ordinanza n. 04699/2025 del 22/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno 2007, recuperando a tassazione ai fini IRPEF euro 97.000 riconosciuti in suo favore con scrittura privata del 7 aprile 2008 come rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione di un mandato conferitogli da alcuni proprietari per la vendita di un terreno. La CTP respingeva il ricorso del contribuente, mentre la CTR Toscana accoglieva l'appello e annullava l'atto, ritenendo che la somma integrasse un reddito diverso ex art. 67 TUIR e che il presupposto impositivo si fosse verificato nel 2008, quando la somma era stata percepita dopo la rendicontazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7, 67 e 71 TUIR, sostenendo che la somma era già stata incassata nel 2007 al momento della vendita del terreno e che la scrittura del 2008 aveva solo regolato retroattivamente i rapporti di dare e avere del mandato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formalmente proposta come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dalla CTR e a ottenere un riesame del merito, non consentito in cassazione. Ha inoltre rilevato che la ricostruzione del giudice di merito era coerente con il principio per cui, ai fini IRPEF, rileva il possesso del reddito e il relativo potere di disposizione, che nella specie la CTR aveva accertato essere sorto solo nel 2008. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione fiscale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte richiama il limite del motivo per violazione di legge, affermando che non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del fatto o del merito.
È la norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
È richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, in relazione alla tassazione della fattispecie.
La Corte dà atto che il reddito in questione è stato ricondotto alla categoria residuale dei redditi diversi, il cui rilievo dipende dalla percezione.
È richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, insieme agli artt. 7 e 67 TUIR.
È richiamato per affermare che presupposto dell'IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura delle categorie indicate nell'art. 6 TUIR.
È richiamato quale norma che individua le categorie di redditi rilevanti ai fini IRPEF.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia fiscale delle Entrate.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012
È richiamato per il rinvio alla disciplina speciale applicabile all'Agenzia delle Entrate.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche, escludendo l'ulteriore versamento.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Ai fini dell'IRPEF, il presupposto impositivo è il possesso del reddito; per i redditi diversi rileva il momento della percezione, ma la percezione va intesa come disponibilità giuridica e materiale della somma.
- Il "possesso" del reddito presuppone la riferibilità del reddito a un soggetto e la titolarità in capo a costui di poteri di disposizione sul relativo importo.
- Se il giudice di merito accerta che il contribuente non poteva ancora disporre della somma perché il diritto a trattenerla non era stato ancora riconosciuto, non è sostenibile anticipare il presupposto impositivo a un momento anteriore sulla sola base dell'incasso effettuato per conto altrui.
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