Cassazione Penale, Ordinanza n. 32336/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.i.p. all'esito di giudizio abbreviato, ha riqualificato il fatto contestato al capo 1) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e ha rideterminato la pena in due anni di reclusione ed euro 4.400,00 di multa, revocando l'interdizione dai pubblici uffici e confermando nel resto la decisione. La vicenda riguardava la detenzione e il coinvolgimento nella gestione di sostanza stupefacente, con la contestata aggravante del coinvolgimento di un minore, nonché un distinto delitto di resistenza a pubblico ufficiale al capo 2), unificato per continuazione. L'imputato ha proposto ricorso articolando tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 80 d.P.R. 309/1990 e vizi di motivazione, sostenendo l'estraneità del nipote minorenne e attribuendo la sua agitazione allo stress provocato dal controllo di polizia. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 132 e 133 c.p., lamentando carenza di motivazione nella quantificazione della pena. Con il terzo ha denunciato la violazione dell'art. 81 c.p. per omessa motivazione sull'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, sotto la forma del vizio di motivazione, mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva motivato il concorso morale e materiale del minore valorizzando il comportamento irrequieto e preoccupato del giovane alla vista dei militari e il tentativo di disfarsi di un involucro contenente alcune dosi e di un panetto di hashish, approfittando del diversivo creato dallo zio, autore della resistenza. È stata ritenuta corretta anche l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 309/1990, riferita alle ipotesi richiamate dall'art. 112, comma 1, n. 4, c.p., comprese l'utilizzazione del minore e la partecipazione dello stesso alla commissione del delitto. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato poiché la pena base, pari a due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, era stata motivata mediante il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p., alla funzione rieducativa della pena, alle modalità della condotta, all'intensità del dolo, alla gravità del fatto, ai precedenti penali e all'assenza di resipiscenza; inoltre, la pena era collocata significativamente al di sotto della media della cornice edittale. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato: l'aumento per la continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale era stato indicato distintamente in tre mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa e risultava contenuto e rispettoso dei limiti dell'art. 81 c.p. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte d'appello ha riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità e ha determinato la pena base in due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 309/1990
L'aggravante opera mediante rinvio formale alle ipotesi dell'art. 112, comma 1, n. 4, c.p., comprendendo non solo la determinazione del minore a commettere il reato, ma anche l'utilizzazione del minore o la partecipazione dello stesso alla commissione del delitto.
La disposizione richiamata dall'art. 80 d.P.R. 309/1990 comprende le ulteriori ipotesi di essersi comunque avvalsi di minori o di aver partecipato con essi alla commissione del delitto.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto dei criteri rilevanti.
Il richiamo ai criteri relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere, anche mediante motivazione sintetica, è sufficiente quando la pena sia prossima al minimo o comunque inferiore alla media edittale.
art. 27 Cost.
funzione rieducativa della pena
La funzione rieducativa della pena è stata richiamata quale criterio generale nella motivazione del trattamento sanzionatorio.
In caso di continuazione, l'aumento per ciascun reato satellite deve essere determinato nel rispetto dei limiti normativi, evitando il cumulo materiale e mantenendo, ove rilevante, un rapporto di proporzione tra le pene.
resistenza a pubblico ufficiale indicata nel testo come capo 2)
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stato considerato reato satellite ai fini della continuazione; il testo non indica espressamente l'articolo applicato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero per mancanza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 309/1990, mediante il rinvio all'art. 112, comma 1, n. 4, c.p., non riguarda soltanto chi determina un minore a commettere il reato, ma anche chi si avvale del minore o partecipa con lui alla commissione del delitto.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura formalmente prospettata come vizio di motivazione è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, se la motivazione della sentenza di merito è lineare, coerente e priva di aporie.
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la pena sia prossima al minimo o significativamente inferiore alla media e la motivazione richiami i criteri dell'art. 133 c.p., anche sinteticamente.
- Nel riconoscimento della continuazione, il giudice deve indicare distintamente l'aumento applicato per ciascun reato satellite e motivarne l'entità in modo sufficiente a verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p., l'assenza di un surrettizio cumulo materiale e, ove rilevante, la proporzione tra le pene.
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