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Ordinanza

Ordinanza n. 2854/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale repertorio CO/433/2026 del 25.02.2026, protocollo CO/28969/2026, recante il diniego dell’istanza prot. CO/171065 del 05.12.2025 di nuova concessione per variazione di occupazione di suolo pubblico permanente per l’area di mq. 12,00, nell’area antistante l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Roma, Via Paolo Stoppa nn. 15-17, richiesta dalla società ricorrente; - del parere negativo della Polizia Locale di Roma Capitale, richiamato nella comunicazione dei motivi ostativi e ribadito con nota prot. CO/23823 del 16.02.2026, nella parte in cui ritiene l’occupazione richiesta in contrasto con l’art. 20, comma 3, del Codice della Strada e reputa irrilevante la natura privata dell’area; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori e i pareri endoprocedimentali richiamati nella D.D. impugnata, nella parte in cui lesivi degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202604712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nuova concessione per variazione dell'occupazione permanente di suolo pubblico antistante un esercizio di somministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del Municipio Roma X relativo a una richiesta di nuova concessione per l'occupazione di 12 mq antistanti il proprio locale, nonché il parere negativo della Polizia Locale. L'amministrazione ha ritenuto l'occupazione incompatibile con l'art. 20, comma 3, del Codice della strada, nella parte in cui richiede che l'occupazione sia "in adiacenza ai fabbricati", reputando irrilevante che l'area fosse privata ma aperta al pubblico transito. In sede procedimentale erano stati inoltre contestati debiti verso Roma Capitale, successivamente pagati dalla società. La ricorrente ha sostenuto che l'area non interessava il marciapiede pubblico, che questo restava integralmente libero, che era garantito un passaggio pedonale di almeno due metri e che l'occupazione riguardava meno del 50% della larghezza complessiva dell'area. Ha quindi chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha rilevato che la società non aveva contestato il profilo decisivo individuato dall'amministrazione, ossia il contrasto dell'intervento con l'art. 20, comma 3, del Codice della strada nella parte relativa al requisito dell'adiacenza ai fabbricati. Tale circostanza sembrava inoltre confermata dagli elaborati grafici prodotti dalla stessa ricorrente. Il giudice non ha quindi ravvisato, allo stato, una ragionevole probabilità di fondatezza del ricorso e non ha disposto la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della delibazione sommaria il TAR ha respinto l'istanza cautelare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato richiamato dall'amministrazione per la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

  • art. 20, comma 3, Codice della strada

    purché in adiacenza ai fabbricati

    Il TAR ha ritenuto decisivo, ai fini del fumus cautelare, il mancato superamento della contestazione relativa al requisito dell'adiacenza ai fabbricati, apparentemente non soddisfatto dall'intervento e confermato dagli elaborati grafici.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando il ricorrente non contesta adeguatamente il presupposto normativo decisivo posto dall'amministrazione a fondamento del diniego.
  • Ai fini della delibazione cautelare, la documentazione tecnica prodotta dal ricorrente può essere valorizzata dal giudice anche per verificare la sussistenza del requisito legale contestato dall'amministrazione.
  • Quando la disciplina dell'occupazione richiede che l'intervento sia in adiacenza ai fabbricati, la mancata dimostrazione di tale requisito impedisce, allo stato della cognizione cautelare, di ravvisare una ragionevole probabilità di fondatezza dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPubblici esercizi e somministrazioneTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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