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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32206/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da lavori pubblici di realizzazione della rete idrica e fognaria e successiva pavimentazione di una strada antistante un locale commerciale condotto in locazione. La proprietaria/conduttrice del locale deduceva che, a seguito di tali lavori, si erano verificate infiltrazioni d'acqua, distacchi di intonaco e carenze igienico-sanitarie tali da condurre alla chiusura forzata del locale da parte dell'ASL, con conseguente perdita di avviamento e diminuzione degli incassi nel periodo 2001-2006. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti dell'impresa appaltatrice e del Comune, nonché le domande di manleva verso le rispettive assicurazioni. In appello, le compagnie e il Comune avevano ottenuto riforma della decisione nei limiti indicati in sentenza. La ricorrente principale deduceva: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per erronea valutazione delle prove e indebita attribuzione a lei della responsabilità della chiusura del locale per mancata adesione agli interventi di ripristino proposti dal Comune; 2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente e contraddittoria, anche per omesso esame del verbale di sopralluogo del 30 novembre 2001 e della dedotta falsificazione della relativa annotazione. La ricorrente incidentale Generali Italia deduceva invece violazione dell'art. 1917 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente identificato il fatto generatore del danno con la successiva manifestazione del danno e avesse quindi ricompreso nella copertura assicurativa un sinistro che, a suo dire, sarebbe sorto prima della stipula della polizza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto il primo motivo del ricorso principale una censura di merito, volta a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità e comunque carente di specifica indicazione degli atti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché fondato su una tesi difensiva di falsificazione del verbale non sorretta da querela di falso e comunque non decisiva, oltre che perché la dedotta contraddittorietà non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Quanto al ricorso incidentale di Generali, la Corte ha osservato che esso postulava un accertamento fattuale diverso da quello compiuto in appello, in particolare sulla non coincidenza tra i danni del 2001 e quelli successivi del 2005. Conseguentemente, la Corte ha regolato le spese secondo soccombenza: la ricorrente principale è stata condannata a rifondere le spese al Comune e a UnipolSai; Generali è stata condannata a rifondere le spese a Guglielmi; spese compensate tra le altre parti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità non possono tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove; i vizi denunciati devono rientrare nelle ipotesi tipizzate e rispettare i requisiti di specificità.

  • art. 116 c.p.c.

    È pertinente solo se si deduce che il giudice abbia disatteso il principio di libera valutazione della prova o abbia attribuito valore diverso a una prova soggetta a regime legale; non è strumento per contestare il mero esito della valutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Rileva solo quando si contesti che il giudice abbia risolto l'incertezza probatoria a carico della parte non gravata dell'onere; non può essere invocato per chiedere una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente richiede un vizio effettivo della motivazione; non basta opporre una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi e indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 1917 c.c.

    La copertura assicurativa va valutata in relazione al fatto generatore della responsabilità secondo l'accertamento di merito; non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa ricostruzione fattuale in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Le doglianze relative all'art. 116 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. sono configurabili solo quando si contesti rispettivamente la violazione del regime legale di valutazione della prova o l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; non sono utilizzabili per contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il vizio di motivazione apparente o di contraddittorietà deve essere dedotto confrontandosi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione; una critica che non si misuri con tale ratio è inammissibile.
  • La deduzione di falsità documentale non può essere surrogata da una mera allegazione difensiva quando il documento sia decisivo: occorre utilizzare gli strumenti processuali propri, come la querela di falso, ove prevista.
  • In materia di copertura assicurativa della responsabilità civile, la verifica della operatività della polizza dipende dall'accertamento del fatto generatore del danno compiuto dal giudice di merito; in sede di legittimità non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoResponsabilità della PA
RamiProcesso civileAssicurazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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