Cassazione Civile, Ordinanza n. 11912/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva negato il risarcimento per intervenuta prescrizione. Ha respinto anche la richiesta della banca di condanna per responsabilità processuale aggravata, ritenendo che il ricorso non fosse pretestuoso. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore applicazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un soggetto che assumeva di aver subito danni patrimoniali e all'immagine, fino alla cessazione della propria attività commerciale, a causa di una asserita illegittima segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria, conseguente a un altrettanto asserito illegittimo protesto di assegno per mancanza di autorizzazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata l'interruzione della prescrizione mediante la domanda di mediazione, poiché non era stato dimostrato il contenuto della domanda stessa né la sua riferibilità allo specifico assegno oggetto della causa. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la Corte considerato una raccomandata dell'agosto 2007, la domanda di mediazione depositata nel novembre 2011 e l'invito della banca al procedimento compositivo come atti interruttivi; violazione dell'art. 8 d.lgs. 28/2010 per non avere valorizzato il verbale negativo di mediazione come prova della comunicazione della domanda; violazione dell'art. 2943 c.c. per non avere riconosciuto efficacia interruttiva a ogni atto avente identica matrice fattuale; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte preteso dal ricorrente la prova della non genericità dell'atto interruttivo. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi in parte inammissibili e in parte infondati, il quarto in parte inammissibile e in parte infondato, il quinto infondato e il sesto infondato, osservando in sintesi che: la verifica officiosa della prescrizione è possibile solo se i fatti interruttivi risultano documentalmente dagli atti; la comunicazione della domanda di mediazione è distinta dal suo mero deposito ed è un atto recettizio; il verbale negativo di mediazione non prova necessariamente la ricezione dell'atto interruttivo; l'atto interruttivo deve corrispondere allo specifico fatto costitutivo dedotto in giudizio, e non a una generica vicenda fattuale; l'onere della prova del fatto interruttivo grava su chi deduce l'esistenza del diritto prescritto e del relativo fatto impeditivo dell'estinzione.
Norme richiamate
invocato per censurare la valutazione delle prove e della non contestazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze non cogliessero la ratio decidendi e che la verifica dei fatti interruttivi richiedesse comunque riscontro documentale negli atti.
richiamato sia per la ripartizione dell'onere probatorio sull'interruzione della prescrizione, sia per contestare la pretesa genericità della prova; la Corte ha ribadito che il fatto interruttivo va provato da chi lo allega come impeditivo dell'eccezione di prescrizione.
la Corte ha escluso che il verbale negativo di mediazione provi di per sé la comunicazione della domanda e quindi l'effetto interruttivo della prescrizione.
la Corte ha escluso che ogni domanda risarcitoria connessa a fatti analoghi produca interruzione della prescrizione rispetto a uno specifico titolo o specifico fatto costitutivo; occorre corrispondenza tra atto interruttivo e pretesa giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interruzione della prescrizione ha natura recettizia quando si fonda sulla comunicazione di un atto: il solo deposito dell'istanza non è sufficiente se non è dimostrata la ricezione da parte del destinatario.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio profili attinenti alla prescrizione solo se i fatti interruttivi risultano documentalmente dagli atti di causa; non è consentita una nuova valutazione istruttoria.
- Il verbale negativo di mediazione, di per sé, non prova l'effettiva comunicazione della domanda di mediazione né l'efficacia interruttiva della prescrizione, se non emergono dagli atti elementi ulteriori e specifici.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto deve essere riferibile allo specifico diritto azionato e al concreto fatto costitutivo dedotto in giudizio; non basta la mera comunanza di matrice fattuale con altre vicende simili.
- L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione grava sulla parte che intende paralizzare l'eccezione di prescrizione mediante la deduzione di atti interruttivi specificamente allegati e documentati.
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